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162299
IDG851010047
85.10.10047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colombo Giovanni Emanuele
Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1449-1475
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D21514; D250
L' articolo si propone di dimostrare l' infondatezza della tesi che le norme tributarie sulla determinazione del reddito d' impresa completino ed integrino la disciplina civilistica del bilancio d' esercizio delle societa' per azioni. Escluso che quella tesi sia fondata sull' incontestabile principio dell' universita' del' ordinamento giuridico, e negato che la disciplina civilistica delle valutazione sia gravemente lacunosa si' da dover essere riempita di sostanza normativa col ricorso alle norme tributarie, l' A. individua nell' art. 52 d.p.r. 597 del 1973 l' esplicito riconoscimento che le regole degli artt. 53 ss. di quel decreto divergono almeno parzialmente dai principi civilistici di valutazione e pertanto, lungi dall' integrarli, ne costituiscono deroghe ai limitati fini della compilazione della dichiarazione dei redditi. Indicate le principali ipotesi di contrasto tra norme civilistiche e tributarie (in particolare: criterio fiscale di competenza dei costi; condizioni di deducibilita' delle perdite su crediti, dei costi di manutenzione, degli ammortamenti; valutazione delle rimanenze; disciplina degli ammortamenti anticipati; obbligatoria iscrizione al passivo di fondi civilisticamente costituenti riserve per ottenere la deducibilita' fiscale) l' A. ribadisce che da tale contrasto derivano stimoli, talora fortissimi, alla deformazione del bilancio civilistico per fruire di benefici fiscali. Conclude riaffermando l' esigenza che il bilancio sia redatto in conformita' alle sole norme civilistiche e formulando suggerimenti per l' attenuazione del contrasto in sede di recezione in Italia della IV Direttiva societaria della CEE. 27
art. 2425 bis c.c. art. 2423 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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