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| IDG851010050 | |
| 85.10.10050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marongiu Gianni
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| La "idoneita'" tecnica del giudice e la difficile indipendenza delle
commissioni tributarie
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| Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1513-1546
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21710
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| Il continuo elevarsi della pretesa tributaria impone una riflessione
sulla giustezza della legge tributaria e sulla corrispondenza dell'
organizzazione tributaria alle esigenze della giustizia tributaria.
Non e' certo sufficiente che la legge, nella sua astratta
formulazione, si ispiri al principio costituzionale (art. 53 Cost.) e
lo attui, occorre, piuttosto, che il presupposto economico dell'
imposta sia sempre accertato e detrminato nella reale entita' del
cespit in conformita' con la previsione di legge. Quando diventa piu'
pesante la pressione fiscale, si fanno di conseguenza piu' complessi
e sofisticati i tratti dell' ordinamento positivo e piu'
inestricabili diventano le questioni di fatto e di diritto; e'
proprio in tali momenti che si avverte vieppiu' l' esigenza che la
magistratura, cui e' affidato l' incarico di risolvere le
controversie tra fisco e contribuente, dia le piu' ampie garanzie di
perizia tecnica ed imparzialita'. L' A. affronta nel suo scritto il
problema se sia assicurata a chi intende far valere le sue ragioni
una giustizia indipendente, imparziale, tecnicamente preparata e di
fronte alla quale la parte pubblica e quella privata abbiano gli
stessi diritti. L' A. quindi compie un' indagine volta ad accertare
se i membri delle Commissioni tributarie, alle quali e' devoluta la
cognizione delle controversie relative ai tributi, siano provvisti di
due requisiti essenziali: perizia tecnica ed
imparzialita'-indipendenza (art. 108 Cost.).
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| d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638
art. 53 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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