Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


162302
IDG851010050
85.10.10050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marongiu Gianni
La "idoneita'" tecnica del giudice e la difficile indipendenza delle commissioni tributarie
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1513-1546
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21710
Il continuo elevarsi della pretesa tributaria impone una riflessione sulla giustezza della legge tributaria e sulla corrispondenza dell' organizzazione tributaria alle esigenze della giustizia tributaria. Non e' certo sufficiente che la legge, nella sua astratta formulazione, si ispiri al principio costituzionale (art. 53 Cost.) e lo attui, occorre, piuttosto, che il presupposto economico dell' imposta sia sempre accertato e detrminato nella reale entita' del cespit in conformita' con la previsione di legge. Quando diventa piu' pesante la pressione fiscale, si fanno di conseguenza piu' complessi e sofisticati i tratti dell' ordinamento positivo e piu' inestricabili diventano le questioni di fatto e di diritto; e' proprio in tali momenti che si avverte vieppiu' l' esigenza che la magistratura, cui e' affidato l' incarico di risolvere le controversie tra fisco e contribuente, dia le piu' ampie garanzie di perizia tecnica ed imparzialita'. L' A. affronta nel suo scritto il problema se sia assicurata a chi intende far valere le sue ragioni una giustizia indipendente, imparziale, tecnicamente preparata e di fronte alla quale la parte pubblica e quella privata abbiano gli stessi diritti. L' A. quindi compie un' indagine volta ad accertare se i membri delle Commissioni tributarie, alle quali e' devoluta la cognizione delle controversie relative ai tributi, siano provvisti di due requisiti essenziali: perizia tecnica ed imparzialita'-indipendenza (art. 108 Cost.).
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 53 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati