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162304
IDG851010052
85.10.10052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Glendi Cesare
Sulla riassunzione del processo davanti alla commissione centrale
nota a Cass. sez. I 28 settembre 1979, n. 5001 Comm. Centr. sez. un. 4 giugno 1980
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 1236-1253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2175; D21719
Le due sentenze annotate, rispettivamente della Corte di Cassazione e della Commissione tributaria centrale, affrontano e risolvono tre questioni. La prima ha per oggetto l' impulso processuale nel caso della riassunzione del processo anvanti alla Commissione centrale: essa viene risolta nel senso della necessita' dell' iniziativa di parte. La seconda questione si riferisce alle forme, individuate in quelle del ricorso, perche' in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice a cui e' rinviata la causa. Il terzo punto attiene al termine, indicato in quello annuale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di rinvio. Fin qui l' A. condivide le decisioni e le motivazioni addotte, sulla base della normativa vigente. La divergenza si manifesta, invece, intorno al problema degli effetti derivanti dalla mancata o intempestiva o irrituale riassunzione del processo, sul quale soprattutto la Commissione Centrale esprime un pilatesco silenzio, dichiarando - nel caso di specie di riassunzione attuata d' ufficio - il non luogo a provvedere allo stato degli atti. In realta', sostiene l' A., se si ritiene di applicare - come e' stato fatto per i punti precedenti - le norme del codice di procedura civile, l' effetto ivi previsto e' l' estinzione dell' intero processo e l' estinzione, a sua volta, e' rilevabile d' ufficio. Forse, arguisce l' A., il non conseguente atteggiamento della Commissione deriva dalle incertezze e gravita' conseguenti ad un' applicazione delle norme sull' estinzione del processo, in quanto nel gioco di decadenze e di prescrizioni cui e' improntato il procedimento tributario di riscossione dell' imposta, paradossalmente potrebbe esserne avvantaggiata proprio la parte cui e' imputabile l' inerzia. Per questo sarebbe opportuno, de juro condendo, che talune deroghe al principio dell' impulso d' ufficio fossero abolite e che la rimessione o rinvio da un giudice all' altro fossero sempre accompagnati dalla trasmissione d' ufficio dei relativi atti.
art. 392 c.p.c. art. 393 c.p.c. art. 394 c.p.c. art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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