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| IDG851010053 | |
| 85.10.10053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ivaldi Aldo
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| Sulla tassazione del concordato giudiziale
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| nota a Cass. sez. I 8 gennaio 1980, n. 119
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| Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 1210-1219
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2310; D3130; D31366
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| Della sentenza in epigrafe l' A. evidenzia alcuni problemi
riguardanti alla tassatibilita' con imposta proporzionale della
sentenza di omologazione del concordato. Premesso che sotto la
previgente disciplina il problema circa l' incertezza tra imposta
fissa e imposta proporzionale nella tassazione del concordato attuato
mediante una cessio bonorum era stato risolto dalla giurisprudenza
prevalente adottando la teoria della tassazione con imposta in misura
fissa, il notista rileva come nella vigente normativa, innovativa
della materia, e' scomparso qualsiasi riferimento al concordato sia
preventivo che fallimentare. Poiche' nella nuova normativa non e'
stato riprodotto un articolo come il precedente art. 32 r.d. del 1923
(che prevedeva espressamente la tassazione proporzionale del
concordato), l' unica norma oggi applicabile sembra la lettera f)
dell' art. 8 della tariffa allegato A, parte prima, che prevede la
tassazione ad imposta fissa per la sentenza di omologazione.
Considerato che tanto il concordato fallimentare quanto il concordato
preventivo non sono accordi convenzionali, ma costituiscono
fattispecie complesse a formazione progressiva, l' A. condivide la
risoluzione a cui e' giunta la Suprema Corte per cui ne' la domanda
del debitore, ne' il provvedimento del giudice delegato che dispone
l' accoglimento della domanda, ne' tanto meno le dichiarazioni
favorevoli o meno dei creditori, costituiscono, considerati
isolatamente, atti suscettibili di tassazione; quindi solo con il
giudizio di omologazione si perviene ad un atto oggetto di
tassazione. Riguardo poi al secondo punto oggetto della decisione in
esame, l' A. ritiene che sia una questione di scarsa rilevanza, i cui
termini non sono variati con l' introduzione della nuova normativa;
corretta e', quindi, l' impostazione della Suprema Corte favorevole
ad una inclusione dell' ammontare dei crediti privilegiati nella fase
imponibile del concordato.
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| art. 126 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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