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162305
IDG851010053
85.10.10053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ivaldi Aldo
Sulla tassazione del concordato giudiziale
nota a Cass. sez. I 8 gennaio 1980, n. 119
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 1210-1219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2310; D3130; D31366
Della sentenza in epigrafe l' A. evidenzia alcuni problemi riguardanti alla tassatibilita' con imposta proporzionale della sentenza di omologazione del concordato. Premesso che sotto la previgente disciplina il problema circa l' incertezza tra imposta fissa e imposta proporzionale nella tassazione del concordato attuato mediante una cessio bonorum era stato risolto dalla giurisprudenza prevalente adottando la teoria della tassazione con imposta in misura fissa, il notista rileva come nella vigente normativa, innovativa della materia, e' scomparso qualsiasi riferimento al concordato sia preventivo che fallimentare. Poiche' nella nuova normativa non e' stato riprodotto un articolo come il precedente art. 32 r.d. del 1923 (che prevedeva espressamente la tassazione proporzionale del concordato), l' unica norma oggi applicabile sembra la lettera f) dell' art. 8 della tariffa allegato A, parte prima, che prevede la tassazione ad imposta fissa per la sentenza di omologazione. Considerato che tanto il concordato fallimentare quanto il concordato preventivo non sono accordi convenzionali, ma costituiscono fattispecie complesse a formazione progressiva, l' A. condivide la risoluzione a cui e' giunta la Suprema Corte per cui ne' la domanda del debitore, ne' il provvedimento del giudice delegato che dispone l' accoglimento della domanda, ne' tanto meno le dichiarazioni favorevoli o meno dei creditori, costituiscono, considerati isolatamente, atti suscettibili di tassazione; quindi solo con il giudizio di omologazione si perviene ad un atto oggetto di tassazione. Riguardo poi al secondo punto oggetto della decisione in esame, l' A. ritiene che sia una questione di scarsa rilevanza, i cui termini non sono variati con l' introduzione della nuova normativa; corretta e', quindi, l' impostazione della Suprema Corte favorevole ad una inclusione dell' ammontare dei crediti privilegiati nella fase imponibile del concordato.
art. 126 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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