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162310
IDG851010058
85.10.10058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scarpa Giovanni
Ancora sull' inapplicabilita' dei diritti per servizi amministrativi alle merci provenienti da stati aderenti all' accordo GATT
nota a Cass. sez. un. 13 luglio 1979, n. 4064 Cass. sez. 1 26 novembre 1979, n. 1239
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 1222-1235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D26; D23137
L' A., commentando le sentenze n. 4064/79 e 1239/79 della Corte di Cassazione, sostiene l' inapplicabilita' del d.s.a. (diritto per servizi amministrativi) a tutte le importazioni di merci, anche non comprese nella lista annessa all' Accordo, provenienti dagli Stati aderenti al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), nonche' da Paesi cui l' Italia avesse concesso il trattamento della Nazione piu' favorita, prima della stipulazione dell' Accordo stesso. L' accordo vincola infatti gli Stati aderenti alla riduzione delle tariffe doganali, con obbligo programmatico ma fin dall' inizio operativo, non necessitando di norme di attuazione, per quanto riguarda il divieto di istituire tributi nuovi, come il d.s.a.. Ritiene l' A. che il d.s.a. non poteva neppure essere riscosso per le importazioni da Stati non aderenti al GATT ma legati all' Italia dalla clausola della nazione piu' favorita, dal momento che quest' ultima, che non ammette alcuna deroga tacita, si applica a tutti i tributi doganali, quale il d.s.a. viene considerata dalla Giurisprudenza consolidata.
l. 15 giugno 1950, n. 330
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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