| 162313 | |
| IDG851010061 | |
| 85.10.10061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ferrara Giuseppe Nicola
| |
| Il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo occasionale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 132-142
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D2306
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Lo scritto e' rivolto a dimostrare che il reddito procedendo da
lavoro autonomo "occasionale" e' in tutto simile a quello scaturente
da lavoro autonomo "continuativo". Tale somiglianza e' dimostrata dal
fatto che tali redditi hanno la stessa fonte - lavoro -, identica
natura giuridica, uguaglianza di sistemi per la loro determinazione
quantitativa e, persino coincidono in quanto a momento impositivo.
Identita' di natura giuridica si e' detto e cio' perche' entrambi i
redditi promanano da lavoro "autonomo", continuativo l' uno (art. 49,
d.p.r. n. 597/73), occasionale l' altro (art. 77, stesso d.p.r.), in
quanto vengono svolti in assensa del vincolo di subordinazione.
Infatti a caratterizzare la natura giuridica del reddito di lavoro in
"autonomo" non sono gli attributi: professionalita', continuita',
abitualita', occasionalita' che si riferiscono al lavoro, bensi' e'
l' assenza del vincolo di subordinazione. L' unica differenza tra i
due tipi di redditi sembrerebbe essere quella che il primo (art. 49)
viene svolto abitualmente, il secondo (art. 77) occasionalmente. Cio'
e' ininfluente sulla natura giuridica dei redditi poiche' l'
abitualita' e l' occasionalita' del lavoro inerisce solo alla sua
pratica estrinsecazione non facente mutare la natura giuridica che
rimane sempre lavoro autonomo. I redditi de quo sono simili anche per
la loro determinazione quantitativa costituita dalla differenza tra i
compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d' imposta ed il
momento impositivo, individuato nella fase della percezione col
sistema di cassa. Entrambi, infine, sono soggetti identicamente alla
ritenuta d' acconto (art. 25, d.p.r. n. 600/73). Cio' dimostrato non
resta che concludere che come soggiacciono alla stessa tassazione
cosi' devono godere delle stesse agevolazioni.
| |
| art. 76 Cost.
art. 2 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 3 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 2222 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |