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Documento


162313
IDG851010061
85.10.10061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara Giuseppe Nicola
Il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo occasionale
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 132-142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2306
Lo scritto e' rivolto a dimostrare che il reddito procedendo da lavoro autonomo "occasionale" e' in tutto simile a quello scaturente da lavoro autonomo "continuativo". Tale somiglianza e' dimostrata dal fatto che tali redditi hanno la stessa fonte - lavoro -, identica natura giuridica, uguaglianza di sistemi per la loro determinazione quantitativa e, persino coincidono in quanto a momento impositivo. Identita' di natura giuridica si e' detto e cio' perche' entrambi i redditi promanano da lavoro "autonomo", continuativo l' uno (art. 49, d.p.r. n. 597/73), occasionale l' altro (art. 77, stesso d.p.r.), in quanto vengono svolti in assensa del vincolo di subordinazione. Infatti a caratterizzare la natura giuridica del reddito di lavoro in "autonomo" non sono gli attributi: professionalita', continuita', abitualita', occasionalita' che si riferiscono al lavoro, bensi' e' l' assenza del vincolo di subordinazione. L' unica differenza tra i due tipi di redditi sembrerebbe essere quella che il primo (art. 49) viene svolto abitualmente, il secondo (art. 77) occasionalmente. Cio' e' ininfluente sulla natura giuridica dei redditi poiche' l' abitualita' e l' occasionalita' del lavoro inerisce solo alla sua pratica estrinsecazione non facente mutare la natura giuridica che rimane sempre lavoro autonomo. I redditi de quo sono simili anche per la loro determinazione quantitativa costituita dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d' imposta ed il momento impositivo, individuato nella fase della percezione col sistema di cassa. Entrambi, infine, sono soggetti identicamente alla ritenuta d' acconto (art. 25, d.p.r. n. 600/73). Cio' dimostrato non resta che concludere che come soggiacciono alla stessa tassazione cosi' devono godere delle stesse agevolazioni.
art. 76 Cost. art. 2 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 3 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 2222 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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