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162314
IDG851010062
85.10.10062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Glendi Cesare
La revocazione delle decisioni delle Commissioni Tributarie
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 71-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2173; D2171
Prima della riforma, la revocazione delle decisioni delle Commissioni Tributarie era disciplinata dall' art. 44 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, che prevedeva tale istituto solo per le pronuncie emesse dalle Commissioni Provinciali e nei soli casi individuati dall' art. 494 c.p.c. allora vigente; nonostante pero' il dettato della citata legge, dottrina e giurisprudenza avevano esteso il suddetto rimedio alle decisioni della Commissione Centrale. Oggi l' art. 41 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, ha recepito e canonizzato tale processo di generalizzazione, presentando, rispetto alla precedente norma, un contenuto piu' ampio e piu' idoneo a meglio determinare la disciplina dell' istituto. L' A. lamenta, pero', che sia la dottrina che la giurisprudenza non hanno saputo fino ad oggi cogliere la portata innovativa della nuova normativa. La giurisprudenza tende ad escludere la portata innovatrice della nuova disciplina rispetto alla precedente: la Cassazione nella sentenza 9 luglio 1976 n. 2654 ha ritenuto, infatti, che il d.p.r. 636 del 1972 ha volutamente reso esplicito un principio che era insito nella precedente normativa del contenzioso tributario, avallando in tal modo quella giurisprudenza che riconosceva, anche sotto la vigenza dell' art. 44 r.d. 1516/1937, la revocabilita' delle decisioni della Commissione Centrale. La dottrina, da parte sua, in parte assimila la disciplina della revocazione tributaria a quella del processo civile; altri autori, invece, ritengono che il rimedio della revocazione previsto dal citato art. 41 sia formulato in termini tali da far ritenere che l' istituto operi in termini molto piu' ristretti dello stesso istituto previsto per la procedura civile. A giudizio del notista tali incertezze dottrinarie derivano da un' analisi insufficiente dei nuovi dati e dalla mancanza di un inquadramento sistematico degli stessi. Scopo quindi del suo scritto e' appunto quello di colmare tali lacune e di stimolare negli studiosi il superamento di questa "enpasse".
art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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