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162316
IDG851010064
85.10.10064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraccioli Ivo
Sulla legittimita' costituzionale delle sanzioni penali relative al trasporto di olii minerali
nota a C. Cost. 24 maggio 1979, n. 30
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2314; D201
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la formula "indipendentemente dall' imposta evasa" contenuta nell' art. 15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474) e' da considerarsi come fattispecie rientrante nei reati di pericolo, concretizzandosi la stessa nella sola alterazione od irregolarita' del documento che accompagna il trasporto, prescindendo quindi da qualsivoglia indagine circa le conseguenze del trasporto con documento irregolare. L' A. concorda pienamente con la sentenza in epigrafe, in quanto ritiene che non puo' dirsi contrastante con l' art. 3 Cost. la mancata inserzione dell' elemento dell' evasione dell' imposta all' interno della fattispecie criminosa; infatti il bene giuridico direttamente tutelato dalla norma non e' l' assolvimento dell' imposta, ma un interesse ad esso antecedente quale quello della circolazione degli oli minerali.
art. 15 comma 1 l. 2 luglio 1957, n. 474 art. 3 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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