Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


162318
IDG851010066
85.10.10066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mannino Franco
In tema di imposta in abbonamento sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine
nota a Cass. sez. 1 10 luglio 1979, n. 3955
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 6-13
D23246; D23235; D315
Nella sentenza in esame la Cassazione ha mutato radicalmente il suo precedente indirizzo (Cass. 18.11.1977, n. 5048; Cass. 8.11.1977 n. 5049; Cass. 8.11.1977, n. 5050), riconoscendo il beneficio stabilito nella l. 27 luglio 1962, n. 1228, anche per gli effetti cambiari dati a garanzia di un finanziamento ed anche per l' iscrizione di ipoteca convenzionale sui beni del mutuatario, annotata sulle cambiali. Il principio precedentemente eseguito dalla Suprema Corte riteneva che il rilascio di cambiali costituisse un atto autonomo e distinto dal finanziamento, in quanto esse una volta emesse, per la loro peculiare caratteristica, potevano circolare fra soggetti diversi dal mutuante e mutuatario nell' utilizzo per operazioni diverse da quelle del finanziamento agevolato. Anche se il mutamento di indirizzo operato dalla Corte nella sentenza in ipegrafe si fonda sul quarto comma dell' art. 1 l. 1228/1962, l' A. non ritiene esaustive le argomentazioni ivi addotte e in grado di fugare i dubbi sorti dalla inversione di giurisprudenza della Suprema Corte, in quanto, a suo giudizio, alla luce della normativa in vigore, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, sembra piuttosto che il legislatore abbia ribadito implicitamente l' autonomia del rilascio della cambiale rispetto al finanziamento somministrato.
art. 1 comma 4 l. 27 luglio 1962, n. 1228 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati