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162320
IDG851010068
85.10.10068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Marcella
Sulla non debenza dei diritti doganali nel caso di furto di merce allo "Stato estero" soggetta a vincolo doganale
nota a Cass. sez. 1 22 dicembre 1978, n. 6148
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 29-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2313
L' A. condivide la tesi della Corte di Cassazione secondo cui i diritti doganali non sono dovuti nel caso di furto di merce sottoposta a vincolo doganale ed asportata da terzi ignoti nonostante una diligente custodia. Secondo l' A. appaiono ineccepibili dal punto di vista logico, giuridico e sistematico i due argomenti svolti nella pronuncia in rassegna, riferentesi alla formulazione legislativa del presupposto dell' obbligazione doganale, identificato con la definitiva immissione al consumo, effettiva ovvero presunta nel caso di merce sottratta al vincolo doganale, fatte salve le ipotesi di perdita o distruzione per caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave di terzi o dello stesso soggetto passivo. Il primo argomento, in contrasto con la tesi dell' Amministrazione finanziaria, individua i "terzi" autori del fatto esimente non in qualunque terzo estraneo al rapporto doganale (come il ladro), ma solo in quei terzi che vi appaiono coinvolti per il loro collegamento con il soggetto passivo, responsabile per il loro operato. Il secondo argomento ascrive l' ipotesi del furto alla nozione di perdita, intesa come evento preclusivo della disponibilita' della merce al soggetto che prima l' aveva ed impeditivo dell' insorgenza dell' obbligazione doganale, in quanto tale da consentire al soggetto passivo di vincere la presunzione a proprio carico di immissione al consumo.
l. 25 settembre 1940, n. 1424 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 d.p.r. 2 febbraio 1970, n. 62 art. 2 l. 23 gennaio 1968, n. 29
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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