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| IDG851010068 | |
| 85.10.10068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marino Marcella
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| Sulla non debenza dei diritti doganali nel caso di furto di merce
allo "Stato estero" soggetta a vincolo doganale
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| nota a Cass. sez. 1 22 dicembre 1978, n. 6148
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 29-36
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2313
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| L' A. condivide la tesi della Corte di Cassazione secondo cui i
diritti doganali non sono dovuti nel caso di furto di merce
sottoposta a vincolo doganale ed asportata da terzi ignoti nonostante
una diligente custodia. Secondo l' A. appaiono ineccepibili dal punto
di vista logico, giuridico e sistematico i due argomenti svolti nella
pronuncia in rassegna, riferentesi alla formulazione legislativa del
presupposto dell' obbligazione doganale, identificato con la
definitiva immissione al consumo, effettiva ovvero presunta nel caso
di merce sottratta al vincolo doganale, fatte salve le ipotesi di
perdita o distruzione per caso fortuito, forza maggiore o colpa non
grave di terzi o dello stesso soggetto passivo. Il primo argomento,
in contrasto con la tesi dell' Amministrazione finanziaria, individua
i "terzi" autori del fatto esimente non in qualunque terzo estraneo
al rapporto doganale (come il ladro), ma solo in quei terzi che vi
appaiono coinvolti per il loro collegamento con il soggetto passivo,
responsabile per il loro operato. Il secondo argomento ascrive l'
ipotesi del furto alla nozione di perdita, intesa come evento
preclusivo della disponibilita' della merce al soggetto che prima l'
aveva ed impeditivo dell' insorgenza dell' obbligazione doganale, in
quanto tale da consentire al soggetto passivo di vincere la
presunzione a proprio carico di immissione al consumo.
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| l. 25 settembre 1940, n. 1424
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
d.p.r. 2 febbraio 1970, n. 62
art. 2 l. 23 gennaio 1968, n. 29
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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