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162326
IDG851010074
85.10.10074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Drigani Oliviero
Successione nel tempo delle leggi valutarie
nota ad App. Genova 13 febbraio 1979 App. Genova 30 marzo 1979
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 307-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D211
L' inserimento nell' ordinamento giuridico italiano di norme dirette a sanzionare penalmente l' esportazione di capitali ha sollevato numerosi problemi di diritto sostanziale e processuale. In particolare, difformi interpretazioni sono sorte in relazione all' applicabilita' della sanatoria prevista dall' art. 2 della legge n. 159 del 1976, articolo poi costituito con la legge n. 689 del 1976. Il conflitto ermeneutico - di cui sono espressione le contrastanti sentenze della Corte di Appello di Genova 13/2/1979 e 30/3/1979 - attiene appunto alla possibilita' di applicare detta sanatoria (con conseguente non punibilita' dell' esportatore di valuta) anche alle disponibilita' poste in essere dopo il 6 marzo 1979 (data di entrata in vigore del d.l. n. 31 del 1976) e fino al 24 ottobre 1976, data di entrata in vigore della legge n. 689, sanatoria che, secondo altro indirizzo, riguarderebbe invece soltanto la costituzione di disponibilita' avvenuta prima del 6 marzo 1976. L' A. condivide la prima, piu' ampia, interpretazione, e sottolinea come il problema debba essere risolto sulla base dei generali principi che regolano la successione della legge penale nel tempo, per i quali deve trovare applicazione la norma di legge piu' favorevole all' imputato. E tale deve ritenersi la legge 159 del 1976 che, subordinatamente all' osservanza delle disposizioni sul rientro dei capitali illecitamente esportati, renda inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto: sanzioni tra le quali vanno ricomprese anche quelle penali introdotte con il d.l. n. 31 del 1976, con coseguente sanatoria anche per le disponibilita' valutarie costituite fino al 24 ottobre 1976. Quest' ultima e' la data di entrata in vigore della successiva legge n. 689 che ha invece ammesso la applicazione della sanatoria per le sole disponibilita' irregolarmente costituite anteriormente al 6 marzo 1976: legge che non puo' essere considerata come legge interpretativa, ed in quanto tale dotata di efficacia retroattiva, apparendo al contrario evidente il suo carattere innovativo rispetto alla precedente piu' favorevole legge n. 159 del 1976.
art. 2 l. 30 aprile 1976, n. 159 l. 8 ottobre 1976, n. 689 art. 3 Cost. art. 24 Cost. d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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