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162329
IDG851010077
85.10.10077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara Giuseppe Nicola
"Tardivita'" e "omissione" nella presentazione delle dichiarazioni iv
nota a Comm. Centr. sez. 19 10 dicembre 1979, n. 3167 Comm. Centr. sez. 9 10 dicembre 1979, n. 3177
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 264-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21513
Dopo aver premesso il significato da attribuire alle espressioni "tardivita'" ed "omissione" nella presentazione delle dichiarazioni annuali ed enfrannuali previste dagli artt. 27, 28 e 31, d.p.r. n. 633/1972, sono state analizzate le norme sanzionatorie applicabili alle due fattispecie, concludendo che in presenza della normativa previgente, nella disciplina dell' IVA, la presentazione tardiva della dichiarazione viene equiparata alla omissione della stessa, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni. A cio' si e' giunti tenendo presente la natura dei termini di cui ai sopra citati articoli, ai quali e' stato riconosciuto un carattere perentorio per: a) la precisa dizione della norma; b) la natura di improrogabilita' che si evince leggendo i dispositivi legislativi dei tre citati articoli; c) la finalita' cui tendono; d) la concatenazione degli adempimenti cui il soggetto passivo e' tenuto per la legge IVA. Inoltre e' stato sottolineato il fatto che la mancata osservanza di un termine perentorio determina un illecito instantaneo e che la dichiarazione del contribuente si appalesa quale "atto ricettizio". Comunque, a seguito delle modifiche apportate all' art. 37, d.p.r. n. 633/1972, dai d.p.r. n. 24 e 94 del 1979, l' intera normativa risulta piu' favorevole al soggetto passivo d' imposta.
art. 37 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 art. 3 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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