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| IDG851010077 | |
| 85.10.10077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrara Giuseppe Nicola
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| "Tardivita'" e "omissione" nella presentazione delle dichiarazioni iv
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| nota a Comm. Centr. sez. 19 10 dicembre 1979, n. 3167
Comm. Centr. sez. 9 10 dicembre 1979, n. 3177
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 264-275
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21513
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| Dopo aver premesso il significato da attribuire alle espressioni
"tardivita'" ed "omissione" nella presentazione delle dichiarazioni
annuali ed enfrannuali previste dagli artt. 27, 28 e 31, d.p.r. n.
633/1972, sono state analizzate le norme sanzionatorie applicabili
alle due fattispecie, concludendo che in presenza della normativa
previgente, nella disciplina dell' IVA, la presentazione tardiva
della dichiarazione viene equiparata alla omissione della stessa, con
la conseguente applicazione delle relative sanzioni. A cio' si e'
giunti tenendo presente la natura dei termini di cui ai sopra citati
articoli, ai quali e' stato riconosciuto un carattere perentorio per:
a) la precisa dizione della norma; b) la natura di improrogabilita'
che si evince leggendo i dispositivi legislativi dei tre citati
articoli; c) la finalita' cui tendono; d) la concatenazione degli
adempimenti cui il soggetto passivo e' tenuto per la legge IVA.
Inoltre e' stato sottolineato il fatto che la mancata osservanza di
un termine perentorio determina un illecito instantaneo e che la
dichiarazione del contribuente si appalesa quale "atto ricettizio".
Comunque, a seguito delle modifiche apportate all' art. 37, d.p.r. n.
633/1972, dai d.p.r. n. 24 e 94 del 1979, l' intera normativa risulta
piu' favorevole al soggetto passivo d' imposta.
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| art. 37 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94
art. 3 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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