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162331
IDG851010079
85.10.10079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Basciu Antonio
Fatti e valutazioni estimative nel nuovo d.d.l. sulla repressione delle evasioni
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 411-420
D2191; D215
L' A. pone in risalto che, nel nuovo d.d.l. sulla repressione delle evasioni (presentato alla Camera il 13.3.1980), si e' evitato di usare espressioni che possano essere interpretate come una attribuzione al giudice penale del potere di determinare la base imponibile del tributo: cio' che si spiega, secondo l' A., con la diffusa convinzione che il giudice penale non sia dotato delle conoscenze tecniche necessarie a determinare la base imponibile. L' A. sostiene che questa diffusa convinzione non puo' essere condivisa tra l' altro perche' non e' esatto ritenere che la determinazione della base imponibile presupponga sempre delle stime piuttosto che dei semplici accertamenti di fatto. L' A. si sofferma su questa questione per dimostrare che le controversie riguardanti la determinazione della base imponibile si risolvono o sulla base di semplici accertamenti di fatto o sulla base di una corretta interpretazione della legge ed afferma, pertanto, che sulle stesse ben puo' pronunciarsi il giudice penale, il quale, del resto, quando giudica su reati valutari o societari, gia' oggi conosce di questioni simili a quelle riguardanti la base imponibile. Secondo l' A., quindi, non sussistendo alcuna valida ragione di principio per impedire che al giudice penale venga attribuito il potere di conoscere anche della base imponibile del tributo, e' essenziale, ove si vogliano realmente reprimere le evasioni, attribuire al giudice il potere di conoscere direttamente di tutti gli elementi che costituiscono l' oggetto della previsione delle norme tributarie.
art. 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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