| L' art. 31 del d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897, integrando la
normativa di cui all' art. 19 del decreto istitutivo dell' IRPEF,
qualifica come prodotte nel territorio dello Stato le plusvalenze che
si realizzano attraverso le cessioni di quote di S.R.L., o di azioni
quotate o meno in borsa, in virtu' delle quali il cedente esercitava
o poteva esercitare un' influenza dominante su di un' altra societa'
ex art. 2359, primo comma n. 2, c.c.. Tanto premesso, l' A. si
propone di tentare un coordinamento della disposizione sopra
emarginata con la disciplina civilista delle societa'. In particolare
affronta principalmente due questioni: a) individuazione dell'
elemento territoriale; b) delimitazione dell' ambito oggettivo della
fattispecie, affinche' possa piu' facilmente determinarsi quali siano
le azioni la cui cessione realizza la plusvalenza, riferendosi
principalmente a quei problemi che scaturiscono dal richiamo della
norma civilistica di cui all' art. 2359, primo comma n. 2. L' A.,
circa il primo problema, considerato come l' argomento della
nazionalita' delle societa' non ha portato gli studiosi a conclusioni
univoche, ritiene che si debbano definire nazionali quelle societa'
che abbiano la propria sede in Italia. Secondo la disciplina
tributaria scaturita dalla riforma, che conferma e recepisce il
principio civilistico, sono soggetti alle leggi tributarie italiane
non solo le societa' con sede in Italia, ma anche quelle con sede
all' estero, purche' abbiano in Italia la sede amministrativa o l'
oggetto principale dell' impresa (per una conferma vedasi l' art. 2
della relazione ministeriale al decreto n. 598). Circa il secondo
punto, l' A. prende in considerazione non piu' le societa', bensi' le
quote e le azioni; compie quindi un' approfondita analisi della
legislazione valutaria vigente alla ricerca di un criterio legale per
discriminare la nazionalita' delle quote e delle azioni.
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