| La legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha inteso tra l' altro aggiornare
la disciplina dei privilegi fiscali, ha creato non poche incongruenze
nei confronti delle norme precedenti: in particolare l' art. 18
d.p.r. n. 633. Nella sua originaria versione detto articolo disponeva
che il credito di rivalsa a favore del cedente o di chi presta il
servizio fosse assistito da privilegio speciale sui beni-oggetto
della cessione o del servizio. Nella sua nuova formulazione lo stesso
articolo ha previsto un privilegio speciale sugli immobili relativi
alla cessione o ai servizi, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 c.c., ed
un privilegio generale sui mobili del debitore nei casi di cessione
dei beni mobili, con lo stesso grado previsto dall' art. 2752 c.c..
La nuova legge n. 426, modificando gli articoli del codice civile sui
privilegi, indica il solo privilegio speciale e non offre all'
interprete alcuna indicazione sull' abrogazione o meno dell' art. 18.
La giurisprudenza che ha adottato la soluzione dell' abrogazione l'
ha fondata sul principio che la legge generale prevale su quella
speciale precedente allorquando regoli l' intera materia, come e' il
caso della legge 426 che regola l' intera materia dei privilegi
contenuta nel codice. Ma questo ultimo punto: che la legge 426 regoli
l' intera materia dei privilegi, viene contestato in altre decisioni
giurisprudenziali, ove si sostiene invece - sulla base di un'
indagine sulla ratio dei succedentisi testi legislativi - che la
legge suddetta rilevi limitatamente a quelle parti della precedente
normativa che disciplinavano i privilegi secondo la figura delineata
nel codice civile; nel caso de quo, l' art. 18 verrebbe abrogato solo
nella parte relativa ai privilegi immobiliari. La soluzione
abrogativa dell' art. 18, venendo ad escludere il privilegio generale
sui beni mobili e non prevedendo alcun privilegio a tutela del
credito di rivalsa del prestatore di servizi non riferibili a beni,
darebbe luogo a seri dubbi di costituzionalita' dell' attuale
normativa in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., secondo l'
ordinanza del giudice delegato del Trib. di Reggio Emilia del
14.5.1980, richiamata dall' A.. La dottrina, da parte sua, ha posto
la questione in termini di verifica dell' ipotesi che la legge 426
disciplini "l' intera materia" precedentemente regolata da leggi
anteriori (con effetti in questo caso abrogativi), intendendo il
concetto di intera materia nel senso di cio' che di omogeneo e' dato
di riconoscere in un dato testo legislativo. Ma neanche in questa
piu' ridotta eccezione (limitata ai soli privilegi concernenti l'
iva) si e' potuta riconoscere una compiuta ridisciplina della
materia, operata dalla legge del 1975. Su un punto la dottrina e'
concorde: solo l' intervento del legislatore o della Corte
Costituzionale puo' eliminare gli inconvenienti creatisi dopo la
pubblicazione della legge 426 ed in particolare quelle disparita' di
trattamento previste per i vari crediti iva.
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