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162341
IDG851010089
85.10.10089 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cobau Omero
Il privilegio che assiste il credito di rivalsa nell' imposta sul valore aggiunto
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 569-588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21822; D23154
La legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha inteso tra l' altro aggiornare la disciplina dei privilegi fiscali, ha creato non poche incongruenze nei confronti delle norme precedenti: in particolare l' art. 18 d.p.r. n. 633. Nella sua originaria versione detto articolo disponeva che il credito di rivalsa a favore del cedente o di chi presta il servizio fosse assistito da privilegio speciale sui beni-oggetto della cessione o del servizio. Nella sua nuova formulazione lo stesso articolo ha previsto un privilegio speciale sugli immobili relativi alla cessione o ai servizi, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 c.c., ed un privilegio generale sui mobili del debitore nei casi di cessione dei beni mobili, con lo stesso grado previsto dall' art. 2752 c.c.. La nuova legge n. 426, modificando gli articoli del codice civile sui privilegi, indica il solo privilegio speciale e non offre all' interprete alcuna indicazione sull' abrogazione o meno dell' art. 18. La giurisprudenza che ha adottato la soluzione dell' abrogazione l' ha fondata sul principio che la legge generale prevale su quella speciale precedente allorquando regoli l' intera materia, come e' il caso della legge 426 che regola l' intera materia dei privilegi contenuta nel codice. Ma questo ultimo punto: che la legge 426 regoli l' intera materia dei privilegi, viene contestato in altre decisioni giurisprudenziali, ove si sostiene invece - sulla base di un' indagine sulla ratio dei succedentisi testi legislativi - che la legge suddetta rilevi limitatamente a quelle parti della precedente normativa che disciplinavano i privilegi secondo la figura delineata nel codice civile; nel caso de quo, l' art. 18 verrebbe abrogato solo nella parte relativa ai privilegi immobiliari. La soluzione abrogativa dell' art. 18, venendo ad escludere il privilegio generale sui beni mobili e non prevedendo alcun privilegio a tutela del credito di rivalsa del prestatore di servizi non riferibili a beni, darebbe luogo a seri dubbi di costituzionalita' dell' attuale normativa in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., secondo l' ordinanza del giudice delegato del Trib. di Reggio Emilia del 14.5.1980, richiamata dall' A.. La dottrina, da parte sua, ha posto la questione in termini di verifica dell' ipotesi che la legge 426 disciplini "l' intera materia" precedentemente regolata da leggi anteriori (con effetti in questo caso abrogativi), intendendo il concetto di intera materia nel senso di cio' che di omogeneo e' dato di riconoscere in un dato testo legislativo. Ma neanche in questa piu' ridotta eccezione (limitata ai soli privilegi concernenti l' iva) si e' potuta riconoscere una compiuta ridisciplina della materia, operata dalla legge del 1975. Su un punto la dottrina e' concorde: solo l' intervento del legislatore o della Corte Costituzionale puo' eliminare gli inconvenienti creatisi dopo la pubblicazione della legge 426 ed in particolare quelle disparita' di trattamento previste per i vari crediti iva.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 l. 29 luglio 1975, n. 426 art. 2752 c.c. art. 2758 c.c. art. 2772 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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