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162342
IDG851010090
85.10.10090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luzzatto Riccardo
L' attuazione in Italia delle norme comunitarie in materia di liberta' di movimento dei caplitali e di pagamenti
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 619-633
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D250; D8714; D87009
Nell' occuparsi dell' attuazione in Italia delle norme comunitarie in materia di liberalizzazione dei capitali, l' A. non puo' sottrarsi all' impressione che la disciplina valutaria italiana sia stata e venga emanata, oltre che applicata, come se il diritto comunitario non esistesse. Analizzando il diritto comunitario per cio' che riguarda il movimento dei capitali e dei pagamenti (artt. 67 ss., nonche' art. 106 del Trattato, oltre alle direttive emanate sulla base dei predetti articoli), si osserva come il principio di liberalizzazione in essi contenuto si accorda con il meccanismo di autorizzazione alle operazioni da parte degli Stati membri. La autorizzazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo in capo al privato, un atto - cioe' - dovuto dall' amministrazione che esclude l' esercizio di ogni suo potere di discrezionalita'. L' autorizzazione riveste il carattere di semplice controllo formale, che rileva a fini statistici. Con questo sistema contrasta, pero', la legislazione valutaria italiana: la legge valutaria del 1956, benche' anteriore all' istituzione della Comunita' Europea e quindi inapplicabile nelle ipotesi di contrasto col diritto comunitario, riceve ancora applicazione nei punti contrastanti coi principi comunitari; le disposizioni successive (il deposito infruttifero del 50% imposto dal 1973, le sanzioni penali introdotte dal 1976) in aperto contrasto con il principio di liberalizzazione, giustificabili solo in quanto misure di salvaguardia - come tali eccezionali e di "periodo limitato", invece che provvisorie hanno assunto il carattere di definitivita'. In conclusione, per l' A. il sistema valutario italiano - risentendo di vocazioni autarchiche che mal si conciliano col ruolo di potenza industriale tra le prime che pretende l' Italia di essere - fa di cio', che nel sistema comunitario e' considerato un' emergenza, la regola, il regime ordinario. In altri termini, qui il provvisorio diviene il definitivo.
art. 67 Tr. CEE
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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