| La disciplina dei cambi e degli scambi con l' estero risponde alla
necessita' di difendere la quotazione della moneta nazionale nei
confronti delle altre principali monete; ha il compito, cioe', di
salvaguardare le riserve valutarie cosi' da consentire l' intervento
stabilizzatore dell' autorita' monetaria sul mercato dei cambi, che
si riflette poi sull' andamento dei prezzi e sull' attivita'
economica in generale. Per sua natura, dunque, tale disciplina e'
necessariamente elastica e flessibile: essa ha lo scopo di osservare
i movimenti di valuta nei brevi periodi, guardando alla entita' dei
flussi piuttosto che al contenuto dell' operazione. Cio' spiega come
l' introduzione di sanzioni penali in materia valutaria avvenga in
periodi di particolare crisi della bilancia dei pagamenti. Ma l'
adozione di sanzioni penali in questo settore crea l' inevitabile
contrasto fra il carattere rigido che e' proprio della norma penale e
quello elastico della disciplina valutaria. L' impossibilita' di
sopprimere i due opposti caratteri delle rispettive norme determina
non pochi profili di incostituzionalita' della legge penale
valutaria, ex art. 25 Cost. - ad esempio - per il mancato rispetto
del principio di riserva di legge. Secondo l' A., stante questa
obbiettiva difficolta', sarebbe piu' opportuno che il legislatore
adottasse altri strumenti nel perseguire il fine del controllo dei
flussi monetari. Infine, per quel che riguarda la disciplina dell'
obbligo del deposito vincolato infruttifero sugli investimenti
italiani all' estero, l' A. osserva come esso si traduca, in
situazioni di permanente inflazione, in una penalizzazione del
risparmiatore che costituisce un vero ed irreparabile pregiudizio per
l' economia nazionale, giacche' la ricchezza accumulata dal
risparmiatore rappresenta un bene nazionale.
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