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162344
IDG851010092
85.10.10092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tesauro Giuseppe
Liberalizzazione dei capitali e disciplina comunitaria
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 592-602
D25; D8714
Benche' il Trattato CEE nella sua preliminare indicazione (art. 3) ponga sullo stesso piano, ai fini della realizzazione degli obiettivi della Comunita', la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione sia delle persone che dei servizi e dei capitali, in realta' - per quel che riguarda la politica monetaria ed economica degli Stati membri - non va oltre la previsione di un loro mero coordinamento. Si appalesa cosi', anche nella disciplina comunitaria oltre che in quella che e' stata l' esperienza reale, una contraddizione fra la previsione di un mercato comune delle merci e dei fattori della produzione e la voluta non previsione di una politica economica e monetaria comune, lasciata alla responsabilita' dei singoli Stati. Al riguardo il legislatore comunitario si e' mostrato alquanto cauto soprattutto nella disciplina dei movimenti dei capitali: l' art. 67 subordina l' abolizione delle restrizioni ai movimenti di capitali al "buon" funzionamento del mercato comune; rimette, poi, agli Stati membri il compito di svolgere tale opera. Successivamente l' A. passa ad analizzare la disciplina dei movimenti dei capitali, focalizzata sulle restrizioni dei cambi, vale a dire sulla politica monetaria "esterna" degli Stati. In merito osserva come anche qui la disciplina (fondamentalmente le due direttive del 1960 e del 1962) conferma la logica cui si ispira l' intera disciplina comunitaria dei movimenti dei capitali: la liberalizzazione riguarda solo le operazioni che siano funzionali alla libera circolazione di merci, persone o servizi e al diritto di stabilimento. Mentre agli Stati membri sono offerte, pur sotto il controllo della Comunita', una serie di garanzie per proteggersi dai turbamenti monetari creati dai movimenti internazionali dei capitali. Cio' porta l' A. a concludere affermativamente sull' esistenza di molte fessure nella disciplina comunitaria della liberalizzazione dei capitali, che da' luogo alla creazione di ampi spazi per le iniziative unilaterali degli Stati membri.
art. 67 Tr. CEE
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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