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162345
IDG851010093
85.10.10093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ubertazzi Giovanni Maria
La causa Casati davanti alla corte CEE: applicabilita' immediata della normativa comunitaria. Regole di standstill e principio di proporzionalita'
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 633-641
D25; D8714; D8711
L' ordinanza del Tribunale di Bolzano del 6 ottobre 1980, che ha richiesto alla Corte di Giustizia CEE l' interpretazione in via pregiudiziale delle norme comunitarie in materia di movimenti di capitali, ha posto la questione della immediata applicabilita' dell' art. 67 del Trattato. Benche' in dottrina questa idea non sia stata molto condivisa e' da ritenersi - secondo l' A. - che la norma e' formulata (se si prescinde dall' inciso relativo al "buon funzionamento") in termini perentori. In ogni caso, alla fine del periodo transitorio il diritto comunitario dovrebbe assicurare la libera circolazione dei capitali secondo quanto disposto dalle direttive del Consiglio. L' ordinanza predetta richiama anche la regola di standstill formulata nell' art. 106 del Trattato. In merito l' A. svolge un' osservazione generale sulla funzione svolta dalle regole di standstill in ordine alla realizzazione dei principi di liberta' economica contenuti nel Trattato: appunto perche' queste norme non potevano contare su di una loro applicabilita' immediata, e' apparso opportuno "congelare" le norme interne che costituivano delle restrizioni in ordine alla liberta' di movimento delle merci e dei capitali. Per questa ragione, le regole di standstill conoscono, o dovrebbero conoscere, una piu' rigorosa applicazione. Infine, l' A. si occupa del principio di proporizionalita', implicitamente richiamato dall' ordinanza del Trib. di Bolzano, sotto due profili: proporzionalita' fra mezzi e fini; proporizinalita' fra disposizioni concernenti il trattamento di situazioni diverse. E sotto questo aspetto le sanzioni penali valutarie non sono aliene da motivi di censura.
art. 67 Tr. CEE
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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