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| IDG851010094 | |
| 85.10.10094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costa Adrasto
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| Inapplicabilita' alle parti della sanzione per omessa richiesta di
registrazione degli atti giudiziari
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| nota a Comm. Centr. sez. 16 26 maggio 1979, n. 1451
Comm. 1 grado Genova 13 dicembre 1978, n. 2786
Comm. 1 grado Roma 7 dicembre 1978
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 516-524
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23108
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| Benche' sia costante giurisprudenza, confermata anche nelle decisioni
annotate, che la sanzione di cui all' art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 634, non debba ne' possa essere applicata alle parti, perche'
diretta all' inadempimento di un obbligo posto a carico del
cancelliere e del segretario, l' Amministrazione finanziaria e' di
contrario avviso. Infatti, il Ministero delle Finanze, richiesto di
pronunciarsi in merito all' applicazione della predetta sanzione alle
parti in causa per cio' che concerne la registrazione degli atti
degli organi giurisdizionali, ha risposto affermativamente. In
verita' altri organi dell' amministrazione finanziaria hanno mostrato
diverso orientamento, come nel caso dell' ispettorato delle tasse di
Venezia - citato dall' A. - che ha ritenuto che non gravando, in tema
di registrazione, alcun obbligo alle parti circa la tempestiva
registrazione delle sentenze e dei decreti, non puo' di conseguenza
essere applicata alcuna sanzione. Di fronte a questa situazione e di
fronte ad una prassi degli Uffici del registro che continuano ad
applicare sanzioni ex art. 67 alle parti, l' A. auspica un opportuno
intervento del legislatore che modifichi l' attuale testo
legislativo, rivelatosi carente e lacunoso.
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| art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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