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162346
IDG851010094
85.10.10094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costa Adrasto
Inapplicabilita' alle parti della sanzione per omessa richiesta di registrazione degli atti giudiziari
nota a Comm. Centr. sez. 16 26 maggio 1979, n. 1451 Comm. 1 grado Genova 13 dicembre 1978, n. 2786 Comm. 1 grado Roma 7 dicembre 1978
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 516-524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23108
Benche' sia costante giurisprudenza, confermata anche nelle decisioni annotate, che la sanzione di cui all' art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, non debba ne' possa essere applicata alle parti, perche' diretta all' inadempimento di un obbligo posto a carico del cancelliere e del segretario, l' Amministrazione finanziaria e' di contrario avviso. Infatti, il Ministero delle Finanze, richiesto di pronunciarsi in merito all' applicazione della predetta sanzione alle parti in causa per cio' che concerne la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, ha risposto affermativamente. In verita' altri organi dell' amministrazione finanziaria hanno mostrato diverso orientamento, come nel caso dell' ispettorato delle tasse di Venezia - citato dall' A. - che ha ritenuto che non gravando, in tema di registrazione, alcun obbligo alle parti circa la tempestiva registrazione delle sentenze e dei decreti, non puo' di conseguenza essere applicata alcuna sanzione. Di fronte a questa situazione e di fronte ad una prassi degli Uffici del registro che continuano ad applicare sanzioni ex art. 67 alle parti, l' A. auspica un opportuno intervento del legislatore che modifichi l' attuale testo legislativo, rivelatosi carente e lacunoso.
art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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