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162347
IDG851010095
85.10.10095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falzone Ernesto
Alcune considerazioni in tema di sanzioni per omessa trascrizione
nota a Cass. sez. 1 17 luglio 1980, n. 4652
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 506-515
D23108
Nonostante le pronunzie di alcune commisioni tributarie che hanno ritenuto - nelle ipotesi di trascrizione di atti avvenute oltre i termini fissati dalla legge tributaria - di applicare la sanzione piu' mite prevista dal IV comma dell' art. 17 d.p.r. 26.10.1972 n. 635 (invece che quella prevista dal I comma per l' omissione della trascrizione), non si puo' non obbiettare che i precetti che impongono un facere o un dare entro un dato termine sono violati allorquando il termine e' trascorso senza il realizzarsi del comportamento dovuto. La Suprema Corte ha tentato di superare questa obiezione fondando, su argomenti letterali, una diversa interpretazione dell' art. 17 che distingua la "richiesta di trascrizione" dalla "richiesta di formalita' di trascrizione", per tenere separati i due rispettivi interessi al puntuale pagamento nei termini dell' imposta dovuta ed all' adempimento nei termini dell' obbligo di richiesta della trascrizione, tutelati dalle norme sanzionatorie. Su questa distinzione era fondata la legislazione precedente, inspiegabilmente modificata dall' intervento successivo del legislatore; ed alle lacune e difficolta' subentrate con la nuova normativa, non si puo' sopperire - secondo l' A. - con un' interpretazione dell' omessa richiesta di trascrizione quale omessa registrazione (secondo il lodevole intento della Corte Suprema) ma solo con un nuovo ed adeguato intervento del legislatore.
art. 17 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 art. 17 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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