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| IDG851010095 | |
| 85.10.10095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Falzone Ernesto
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| Alcune considerazioni in tema di sanzioni per omessa trascrizione
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| nota a Cass. sez. 1 17 luglio 1980, n. 4652
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 506-515
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| D23108
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| Nonostante le pronunzie di alcune commisioni tributarie che hanno
ritenuto - nelle ipotesi di trascrizione di atti avvenute oltre i
termini fissati dalla legge tributaria - di applicare la sanzione
piu' mite prevista dal IV comma dell' art. 17 d.p.r. 26.10.1972 n.
635 (invece che quella prevista dal I comma per l' omissione della
trascrizione), non si puo' non obbiettare che i precetti che
impongono un facere o un dare entro un dato termine sono violati
allorquando il termine e' trascorso senza il realizzarsi del
comportamento dovuto. La Suprema Corte ha tentato di superare questa
obiezione fondando, su argomenti letterali, una diversa
interpretazione dell' art. 17 che distingua la "richiesta di
trascrizione" dalla "richiesta di formalita' di trascrizione", per
tenere separati i due rispettivi interessi al puntuale pagamento nei
termini dell' imposta dovuta ed all' adempimento nei termini dell'
obbligo di richiesta della trascrizione, tutelati dalle norme
sanzionatorie. Su questa distinzione era fondata la legislazione
precedente, inspiegabilmente modificata dall' intervento successivo
del legislatore; ed alle lacune e difficolta' subentrate con la nuova
normativa, non si puo' sopperire - secondo l' A. - con un'
interpretazione dell' omessa richiesta di trascrizione quale omessa
registrazione (secondo il lodevole intento della Corte Suprema) ma
solo con un nuovo ed adeguato intervento del legislatore.
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| art. 17 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
art. 17 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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