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| IDG851010098 | |
| 85.10.10098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mercatali Arturo
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| Illegittimita' dell' avviso di accertamento di maggior valore:
conseguenze sostanziali e processuali
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| nota a Comm. Centr., sez. un. 27 marzo 1981, n. 3011
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 464-477
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2152
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| La decisione 27-3-81 n. 3011 delle Sezioni Unite della Commissione
Tributaria Centrale ha affermato: a) - che i criteri di valutazione
indicati nell' art. 48 d.p.r. 634/1972 devono essere considerati
tassativi sin da prima delle modifiche apportate dalla l. 914/1977;
b) - che, peraltro, l' atto amministrativo illegittimo per non aver
applicato i suddetti criteri e' idoneo ad impedire la decadenza di
cui all' art. 49. L' A., mentre aderisce in toto al primo principio
critica il secondo. Si rileva infatti come non sia possibile, nel
diritto Amministrativo in genere e nel diritto Tributario in specie,
distinguere tra nullita' e illegittimita' dell' atto. I vizi dell'
atto Amministrativo (a parte i rari casi di inesistenza per carenza
assoluta di potere) danno sempre e solo luogo ad illegittimita' dell'
atto che comporta la annullabilita' dello stesso o la sua
disapplicazione, a seconda del tipo di giurisdizione al quale esso e'
sottoposto. Da cio' consegue che l' atto amministrativo illegittimo,
che ha la stessa efficacia del provvedimento valido, perde - e
retroattivamente - tale efficacia quando intervenga una decisione
giurisdizionale che la illegittimita' riconosca, sia essa di
annullamento o invece di disapplicazione. Nell' un caso e nell'
altro, il riconoscimento giurisdizionale della illegittimita' dell'
atto impedisce che allo stesso possa attribuirsi la capacita' di
impedire una decadenza. Esaminando in concreto i vari casi
ipotizzabili, l' Autore ritiene poi che la illegittimita' dell' atto
possa essere evitata dall' Ufficio esclusivamente applicando uno dei
criteri di valutazione tassativamente previsti dalla legge ed
indicando tale criterio, unitamente agli elementi concreti
utilizzati, nella motivazione dell' avviso di accertamento. Sotto un
profilo processuale, infine, si rileva la insostenibilita' della
remissione in primo grado a sensi dell' art. 24 d.p.r. 636/1972,
potendosi, al massimo, ipotizzare l' applicabilita' dell' art. 29 e
quindi la rimessione al giudice di II grado.
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| art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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