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162350
IDG851010098
85.10.10098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mercatali Arturo
Illegittimita' dell' avviso di accertamento di maggior valore: conseguenze sostanziali e processuali
nota a Comm. Centr., sez. un. 27 marzo 1981, n. 3011
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 464-477
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2152
La decisione 27-3-81 n. 3011 delle Sezioni Unite della Commissione Tributaria Centrale ha affermato: a) - che i criteri di valutazione indicati nell' art. 48 d.p.r. 634/1972 devono essere considerati tassativi sin da prima delle modifiche apportate dalla l. 914/1977; b) - che, peraltro, l' atto amministrativo illegittimo per non aver applicato i suddetti criteri e' idoneo ad impedire la decadenza di cui all' art. 49. L' A., mentre aderisce in toto al primo principio critica il secondo. Si rileva infatti come non sia possibile, nel diritto Amministrativo in genere e nel diritto Tributario in specie, distinguere tra nullita' e illegittimita' dell' atto. I vizi dell' atto Amministrativo (a parte i rari casi di inesistenza per carenza assoluta di potere) danno sempre e solo luogo ad illegittimita' dell' atto che comporta la annullabilita' dello stesso o la sua disapplicazione, a seconda del tipo di giurisdizione al quale esso e' sottoposto. Da cio' consegue che l' atto amministrativo illegittimo, che ha la stessa efficacia del provvedimento valido, perde - e retroattivamente - tale efficacia quando intervenga una decisione giurisdizionale che la illegittimita' riconosca, sia essa di annullamento o invece di disapplicazione. Nell' un caso e nell' altro, il riconoscimento giurisdizionale della illegittimita' dell' atto impedisce che allo stesso possa attribuirsi la capacita' di impedire una decadenza. Esaminando in concreto i vari casi ipotizzabili, l' Autore ritiene poi che la illegittimita' dell' atto possa essere evitata dall' Ufficio esclusivamente applicando uno dei criteri di valutazione tassativamente previsti dalla legge ed indicando tale criterio, unitamente agli elementi concreti utilizzati, nella motivazione dell' avviso di accertamento. Sotto un profilo processuale, infine, si rileva la insostenibilita' della remissione in primo grado a sensi dell' art. 24 d.p.r. 636/1972, potendosi, al massimo, ipotizzare l' applicabilita' dell' art. 29 e quindi la rimessione al giudice di II grado.
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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