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162351
IDG851010099
85.10.10099 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Muratori Aldo
Sulla decorrenza della prescrizione in caso d' importazione definitiva di merci in esenzione indebita da diritti doganali
nota a Cass. sez. I 22 ottobre 1979, n. 5493
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 493-500
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2313; D23137; D2196
L' A. annota la sentenza 22 ottobre 1979, n. 5493, della Corte di cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato che l' erronea esenzione di una merce da un determinato diritto doganale non puo' essere considerata come equivalente o analoga ad un errore di applicazione della tariffa e che, pertanto, a tale fattispecie non sono applicabili le disposizioni, in materia di decorrenza della prescrizione, previste all' art. 27, II comma, lett. A) della legge doganale del 1940 o all' art. 84, II comma, lett. A) del t.u. doganale del 1973. Tali disposizioni prevedono che la prescrizione decorre dalla data della bolletta. La Suprema Corte afferma invece che, nel caso di omessa liquidazione, la prescrizione dell' imposta doganale decorre dal giorno dell' importazione definitiva ancorche' quest' ultima abbia avuto luogo con la procedura c.d. del dazio sospeso. L' A. trae dall' analisi delle disposizioni pertinenti della legislazione nazionale e comunitaria argomenti a favore del principio affermato dalla Corte di cassazione. Egli precisa inoltre che per giorno dell' importazione definitiva occorre intendere il giorno in cui la dichiarazione doganale d' importazione e' stata accettata dall' ufficio doganale.
art. 27 comma 2, lett. A l. 25 settembre 1940, n. 1424 art. 84 lett. D d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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