| Lo studio ha lo scopo di individuare ed esaminare i principali
problemi tributari concernenti la redazione dei bilanci straordinari
previsti dal Codice Civile, con particolare riguardo ai bilanci di
liquidazione, di trasformazione e di fusione. L' indagine viene
condotta con metodo interdisciplinare, ricercando dapprima i principi
economico aziendali e civilistici in base ai quali occorre procedere
alla formazione dei bilanci straordinari indicati (e dei bilanci
infrannuali con essi collegati), e quindi esaminando i problemi
tributari che scaturiscono dalla redazione di quei bilanci. Per le
liquidazioni vengono esaminati il bilancio iniziale previsto dall'
art. 2277 c.c., il "rendiconto di gestione degli amministratori", i
bilanci intermedi ed il bilancio finale di liquidazione. Nel
"rendiconto di gestione" che e' un bilancio ordinario infrannuale che
va redatto con criteri analoghi a quelli valevoli per il bilancio d'
esercizio, viene individuato il bilancio di cui all' art. 10, II
comma d.p.r. n. 598/1973. In merito alla formazione dei bilanci
intermedi di liquidazione ed alla determinazione del reddito dei
relativi esercizi l' Autore perviene a conclusioni completamente
nuove rispetto alla dottrina corrente, e valide anche sul piano
tributario: individuazione, per tali bilanci, di finalita' diverse
dal bilancio d' esercizio; adozione per la valutazione dei beni del
criterio del valore di presunto realizzo, anziche' del costo storico;
abbandono dei criteri di determinazione degli ammortamenti, delle
svalutazioni e dei ratei e riscontri, non piu' giustificati in
seguito all' interruzione della normale attivita' produttiva dell'
impresa. Per le trasformazioni vengono presi in esame il bilancio
straordinario di trasformazione, individuato nella relazione giurata
di stima di cui all' art. 2498 c.c., ed il bilancio di chiusura della
societa' che si trasforma, al quale si riferisce l' art. 15 del
d.p.r. 598/1973. L' Autore individua i casi in cui la trasformazione
puo' comportare la distribuzione di plusvalenze, alle quali non puo'
estendersi il regime di neutralita' fiscale posto dalla norma
menzionata. Per cio' che concerne le fusioni vengono esaminati il
bilancio straordinario di fusione, il bilancio di chiusura delle
societa' fuse ed il bilancio d' apertura del complesso unificato
risultante dalla fusione. L' Autore si sofferma soprattutto sui
problemi delle fusioni per incorporazione "senza cambio di azioni"
giungendo in particolare alle seguenti conclusioni: il patrimonio
dell' incorporata deve essere assunto dall' incorporante ai valori
correnti figuranti nel bilancio di fusione e non ai valori storici
del bilancio ordinario; l' utile di fusione non puo' essere
considerato una plusvalenza bensi' un componente reddituale atipico
dell' incorporante, constituente una frazione del patrimonio netto
dell' incorporata e percio' intassabile; la perdita di fusione non e'
una minusvalenza bensi' un componente reddituale atipico dell'
incorporante che e' fiscalmente detraibile se non e' possibile
rivalutare i beni dell' incorporata.
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