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162359
IDG851010107
85.10.10107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caratozzolo Matteo
I bilanci straordinari delle societa' commerciali. Profili tributari
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1447-1502
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312225; D21514
Lo studio ha lo scopo di individuare ed esaminare i principali problemi tributari concernenti la redazione dei bilanci straordinari previsti dal Codice Civile, con particolare riguardo ai bilanci di liquidazione, di trasformazione e di fusione. L' indagine viene condotta con metodo interdisciplinare, ricercando dapprima i principi economico aziendali e civilistici in base ai quali occorre procedere alla formazione dei bilanci straordinari indicati (e dei bilanci infrannuali con essi collegati), e quindi esaminando i problemi tributari che scaturiscono dalla redazione di quei bilanci. Per le liquidazioni vengono esaminati il bilancio iniziale previsto dall' art. 2277 c.c., il "rendiconto di gestione degli amministratori", i bilanci intermedi ed il bilancio finale di liquidazione. Nel "rendiconto di gestione" che e' un bilancio ordinario infrannuale che va redatto con criteri analoghi a quelli valevoli per il bilancio d' esercizio, viene individuato il bilancio di cui all' art. 10, II comma d.p.r. n. 598/1973. In merito alla formazione dei bilanci intermedi di liquidazione ed alla determinazione del reddito dei relativi esercizi l' Autore perviene a conclusioni completamente nuove rispetto alla dottrina corrente, e valide anche sul piano tributario: individuazione, per tali bilanci, di finalita' diverse dal bilancio d' esercizio; adozione per la valutazione dei beni del criterio del valore di presunto realizzo, anziche' del costo storico; abbandono dei criteri di determinazione degli ammortamenti, delle svalutazioni e dei ratei e riscontri, non piu' giustificati in seguito all' interruzione della normale attivita' produttiva dell' impresa. Per le trasformazioni vengono presi in esame il bilancio straordinario di trasformazione, individuato nella relazione giurata di stima di cui all' art. 2498 c.c., ed il bilancio di chiusura della societa' che si trasforma, al quale si riferisce l' art. 15 del d.p.r. 598/1973. L' Autore individua i casi in cui la trasformazione puo' comportare la distribuzione di plusvalenze, alle quali non puo' estendersi il regime di neutralita' fiscale posto dalla norma menzionata. Per cio' che concerne le fusioni vengono esaminati il bilancio straordinario di fusione, il bilancio di chiusura delle societa' fuse ed il bilancio d' apertura del complesso unificato risultante dalla fusione. L' Autore si sofferma soprattutto sui problemi delle fusioni per incorporazione "senza cambio di azioni" giungendo in particolare alle seguenti conclusioni: il patrimonio dell' incorporata deve essere assunto dall' incorporante ai valori correnti figuranti nel bilancio di fusione e non ai valori storici del bilancio ordinario; l' utile di fusione non puo' essere considerato una plusvalenza bensi' un componente reddituale atipico dell' incorporante, constituente una frazione del patrimonio netto dell' incorporata e percio' intassabile; la perdita di fusione non e' una minusvalenza bensi' un componente reddituale atipico dell' incorporante che e' fiscalmente detraibile se non e' possibile rivalutare i beni dell' incorporata.
art. 2277 c.c. art. 10 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 2498 c.c. art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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