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Documento


162360
IDG851010108
85.10.10108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mamberto Giorgio
L' IVA come risorsa propria delle Comunita' Europee
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1507-1525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315; D25
1. La decisione del 21/IV/1970 attribuisce alle Comunita' europee (CEE) quali risorse proprie (RP) il gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli piu' l' 1%, al massimo, della base imponibile IVA calcolata in modo uniforme in tutti gli Stati membri (SM). Il problema principale e' la determinazione di una base imponibile uniforme (BIU) eguale in tutti gli SM. A cio' si e' giunti tramite sei direttive che hanno via via ridotto l' autonomia degli Stati membri in materia IVA armonizzandone in buona parte la base. La VI direttiva (maggio 77) contiene due tipi di norme. Alcune, vincolanti, che costituiscono un denominatore comune identico nelle legislazioni di tutti gli SM. Altre che possono essere derogate. Per il calcolo della RP IVA le basi imponibili IVA degli SM devono essere corrette da tali deroghe per renderle omogenee. 2. Per il calcolo della BIU tutti gli SM hanno adottato il metodo delle entrate nette. Per esso la BIU e' eguale alle entrate nette diviso l' aliquota IVA. Se esistono piu' aliquote si calcola una aliquota media ponderata (AMP). Le entrate nette IVA incassate da uno SM in un anno, corrette, se il caso, per renderle omogenee (correzioni sulle entrate), divise per l' AMP devono dare una base uguale a quella definita dalla VI direttiva (cessione di beni e servizi piu' importazioni meno esenzioni). La BIU di ogni SM, cosi' calcolata, deve essere corretta (correzioni sulla base) per tenere conto delle deroghe della VI direttiva previste nella sua normativa. 3. L' accertamento delle RP IVA ha luogo quando la BIU e' conosciuta e ad essa viene applicato il tasso stabilito annualmente. Esso prescinde da quanto pagato dal contribuente su cui il diritto della CEE non si manifesta direttamente. Ciononostante si tratta sempre di una RP. Solo, il sistema ha dovuto tener conto della scarsa armonizzazione in materia IVA. Il sistema definitivo terra' conto della dichiarazione del contribuente cosi' come accade per le altre RP. 4. La messa a disposizione avviene sulla base di una stima della BIU che gli SM comunicano alla CEE. La quota da versare e' iscritta nel bilancio CEE e gli SM devono versare ogni mese 1/12 di tale importo. Quando la BIU definitiva e' conosciuta essa da luogo ad una correzione delle entrate dell' esercizio.
art. 201 Tr. CEE Dir. CEE 17 maggio 1977 02
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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