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| IDG851010108 | |
| 85.10.10108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mamberto Giorgio
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| L' IVA come risorsa propria delle Comunita' Europee
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1507-1525
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2315; D25
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| 1. La decisione del 21/IV/1970 attribuisce alle Comunita' europee
(CEE) quali risorse proprie (RP) il gettito dei dazi doganali e dei
prelievi agricoli piu' l' 1%, al massimo, della base imponibile IVA
calcolata in modo uniforme in tutti gli Stati membri (SM). Il
problema principale e' la determinazione di una base imponibile
uniforme (BIU) eguale in tutti gli SM. A cio' si e' giunti tramite
sei direttive che hanno via via ridotto l' autonomia degli Stati
membri in materia IVA armonizzandone in buona parte la base. La VI
direttiva (maggio 77) contiene due tipi di norme. Alcune, vincolanti,
che costituiscono un denominatore comune identico nelle legislazioni
di tutti gli SM. Altre che possono essere derogate. Per il calcolo
della RP IVA le basi imponibili IVA degli SM devono essere corrette
da tali deroghe per renderle omogenee. 2. Per il calcolo della BIU
tutti gli SM hanno adottato il metodo delle entrate nette. Per esso
la BIU e' eguale alle entrate nette diviso l' aliquota IVA. Se
esistono piu' aliquote si calcola una aliquota media ponderata (AMP).
Le entrate nette IVA incassate da uno SM in un anno, corrette, se il
caso, per renderle omogenee (correzioni sulle entrate), divise per l'
AMP devono dare una base uguale a quella definita dalla VI direttiva
(cessione di beni e servizi piu' importazioni meno esenzioni). La BIU
di ogni SM, cosi' calcolata, deve essere corretta (correzioni sulla
base) per tenere conto delle deroghe della VI direttiva previste
nella sua normativa. 3. L' accertamento delle RP IVA ha luogo quando
la BIU e' conosciuta e ad essa viene applicato il tasso stabilito
annualmente. Esso prescinde da quanto pagato dal contribuente su cui
il diritto della CEE non si manifesta direttamente. Ciononostante si
tratta sempre di una RP. Solo, il sistema ha dovuto tener conto della
scarsa armonizzazione in materia IVA. Il sistema definitivo terra'
conto della dichiarazione del contribuente cosi' come accade per le
altre RP. 4. La messa a disposizione avviene sulla base di una stima
della BIU che gli SM comunicano alla CEE. La quota da versare e'
iscritta nel bilancio CEE e gli SM devono versare ogni mese 1/12 di
tale importo. Quando la BIU definitiva e' conosciuta essa da luogo ad
una correzione delle entrate dell' esercizio.
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| art. 201 Tr. CEE
Dir. CEE 17 maggio 1977
02
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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