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| IDG851010109 | |
| 85.10.10109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marino Marcella
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| Eccedenze di IVA rimborsabili a scadenze infrannuali (aspetti
sostanziali e profili procedimentali)
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1526-1558
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2315
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| L' originario sistema di rimborso iva che prevedeva una procedura
ordinaria di rimborso entro tre mesi dalla scadenza del biennio dalla
presentazione della dichiarazione, salvo avviso di rettifica o di
accertamento, ed una procedura accelerata, sganciata dall'
accertamento e legata alla prestazione di una garanzia idonea, dava
luogo a particolari disagi per quelle cateogorie di contribuenti che
svolgevano tipi di attivita' comportanti una costante formazione di
eccedenze di imposta. Il legislatore, al fine di eliminare i
pregiudizi derivanti da una tale esposizione finanziaria, e'
intervenuto piu' volte, per ultimo col d.p.r. 897 del 1980 e - di
riflesso - con la l. 889/1980, introducendo i rimborsi infrannuali
per il recupero del credito d' imposta maturato in periodi di tempo
inferiori all' anno. L' A. analizza la disciplina normativa sul piano
sostanziale, in ordine alle condizioni di ammissione (l' esercizio di
attivita' con aliquote "a monte" superiori alle aliquote "a valle"),
al problema del calcolo delle aliquote, all' effettuazione di
operazioni non imponibili e esenti; successivamente si occupa degli
aspetti formali del procedimento e della forma e natura delle
garanzie prestate. Per quel che riguarda, poi, l' istituto del fermo
amministrativo nella presente materia, l' A. esclude che sia
apponibile in ragione della "specialita'" della normativa dei
rimborsi iva; oltre che per questo motivo generale, l' apposizione
del fermo sarebbe ugualmente esclusa dalla lettera o ratio dell'
articolo 38 bis decr. iva cit., che - sia per la procedura ordinaria
che per quella accelerata - predispone adeguati strumenti (avviso di
rettifica od accertamento, garanzie fideiussorie) a favore dell'
erario da rendere superfluo il ricorso alla sospensione, oltreche'
illegittimo. In conclusione, l' A. osserva che nonostante questo
intervento alcuni settori di attivita' economiche restano ancora
esposti agli effetti degli scompensi finanziari.
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| art. 30 d.p.r. 18 ottobre 1978, n. 668
art. 38 bis. comma 3 d.p.r. 18 ottobre 1978, n. 668
art. 17 d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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