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162361
IDG851010109
85.10.10109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Marcella
Eccedenze di IVA rimborsabili a scadenze infrannuali (aspetti sostanziali e profili procedimentali)
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1526-1558
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315
L' originario sistema di rimborso iva che prevedeva una procedura ordinaria di rimborso entro tre mesi dalla scadenza del biennio dalla presentazione della dichiarazione, salvo avviso di rettifica o di accertamento, ed una procedura accelerata, sganciata dall' accertamento e legata alla prestazione di una garanzia idonea, dava luogo a particolari disagi per quelle cateogorie di contribuenti che svolgevano tipi di attivita' comportanti una costante formazione di eccedenze di imposta. Il legislatore, al fine di eliminare i pregiudizi derivanti da una tale esposizione finanziaria, e' intervenuto piu' volte, per ultimo col d.p.r. 897 del 1980 e - di riflesso - con la l. 889/1980, introducendo i rimborsi infrannuali per il recupero del credito d' imposta maturato in periodi di tempo inferiori all' anno. L' A. analizza la disciplina normativa sul piano sostanziale, in ordine alle condizioni di ammissione (l' esercizio di attivita' con aliquote "a monte" superiori alle aliquote "a valle"), al problema del calcolo delle aliquote, all' effettuazione di operazioni non imponibili e esenti; successivamente si occupa degli aspetti formali del procedimento e della forma e natura delle garanzie prestate. Per quel che riguarda, poi, l' istituto del fermo amministrativo nella presente materia, l' A. esclude che sia apponibile in ragione della "specialita'" della normativa dei rimborsi iva; oltre che per questo motivo generale, l' apposizione del fermo sarebbe ugualmente esclusa dalla lettera o ratio dell' articolo 38 bis decr. iva cit., che - sia per la procedura ordinaria che per quella accelerata - predispone adeguati strumenti (avviso di rettifica od accertamento, garanzie fideiussorie) a favore dell' erario da rendere superfluo il ricorso alla sospensione, oltreche' illegittimo. In conclusione, l' A. osserva che nonostante questo intervento alcuni settori di attivita' economiche restano ancora esposti agli effetti degli scompensi finanziari.
art. 30 d.p.r. 18 ottobre 1978, n. 668 art. 38 bis. comma 3 d.p.r. 18 ottobre 1978, n. 668 art. 17 d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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