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| IDG851010111 | |
| 85.10.10111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caraccioli Ivo
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| L' esercizio dell' azione penale per le falsita' in materia di IVA
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| nota a Cass. sez. 2, ord. 14 gennaio 1981
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1202-1211
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23156
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| Anche la Suprema Corte, dopo che gia' si erano manifestati identici
orientamenti nella magistratura di merito, ha preso posizione contro
la c.d. pregiudiziale tributaria in relazione a determinate
fattispecie criminose (false fatture e false annotazioni in materia
di IVA), previste dall' art. 50, comma IV d.p.r. 633. Nella
fattispecie, a giudizio della Corte, la disposizione andrebbe letta
restrittivamente, perche' in questo caso non vi sarebbe un' imposta
da accertare per la sussistenza del reato, questi consumandosi col
porre in essere la mera condotta; le fattispecie, viceversa, per le
quali esiste la "pregiudiziale" sono quelle che presuppongono un'
imposta da accertare. L' argomentazione, condivisa dall' A. nella
parte in cui viene osteggiata la pregiudiziale tributaria, non e'
sostenibile - a suo giudizio - fino in fondo nella parte in cui la
motivazione e' fondata sulla distinzione tra fattispecie di mera
condotta e fattispecie che presuppongono un debito tributario da
accertare. Sul piano normativo una siffatta distinzione non esiste, e
l' interpretazione dell' art. 58, in relazione all' art. 50 d.p.r.
cit., fornita dalla Corte denota una giusta insofferenza - secondo l'
A. - anche da parte dei giudici di leggitimita' verso la
pregiudiziale tributaria. Una situazione tale, tra l' altro, sta
spingendo lo stesso legislatore a ridisciplinare ex novo la materia.
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| art. 50 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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