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162363
IDG851010111
85.10.10111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraccioli Ivo
L' esercizio dell' azione penale per le falsita' in materia di IVA
nota a Cass. sez. 2, ord. 14 gennaio 1981
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1202-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23156
Anche la Suprema Corte, dopo che gia' si erano manifestati identici orientamenti nella magistratura di merito, ha preso posizione contro la c.d. pregiudiziale tributaria in relazione a determinate fattispecie criminose (false fatture e false annotazioni in materia di IVA), previste dall' art. 50, comma IV d.p.r. 633. Nella fattispecie, a giudizio della Corte, la disposizione andrebbe letta restrittivamente, perche' in questo caso non vi sarebbe un' imposta da accertare per la sussistenza del reato, questi consumandosi col porre in essere la mera condotta; le fattispecie, viceversa, per le quali esiste la "pregiudiziale" sono quelle che presuppongono un' imposta da accertare. L' argomentazione, condivisa dall' A. nella parte in cui viene osteggiata la pregiudiziale tributaria, non e' sostenibile - a suo giudizio - fino in fondo nella parte in cui la motivazione e' fondata sulla distinzione tra fattispecie di mera condotta e fattispecie che presuppongono un debito tributario da accertare. Sul piano normativo una siffatta distinzione non esiste, e l' interpretazione dell' art. 58, in relazione all' art. 50 d.p.r. cit., fornita dalla Corte denota una giusta insofferenza - secondo l' A. - anche da parte dei giudici di leggitimita' verso la pregiudiziale tributaria. Una situazione tale, tra l' altro, sta spingendo lo stesso legislatore a ridisciplinare ex novo la materia.
art. 50 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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