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| IDG851010112 | |
| 85.10.10112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cernigliaro Maria Vittoria
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| Sulla rilevanza dell' offerta di maggior valore resa dal contribuente
innanzi al giudice tributario e sulla prescrizione del debito per
interessi
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| nota a Cass. sez. 1 26 aprile 1979, n. 2414
Cass. sez. 1 18 giugno 1980, n. 3852
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1174-1185
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21831; D2184; D21551; D23118
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| Le due sentenze della Cassazione annotate riguardano gli obblighi
incombenti al contribuente per evitare l' applicabilita' degli
interessi moratori previsti dalle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del
1962. Entrambe le sentenze concordano nell' escludere la debenza
degli interessi di mora, quando la divergenza causa del ritardo nel
pagamento e' dovuta a fatto non imputabile al contribuente. Altro
punto affermato, e di notevole interesse secondo l' A., e' quello
relativo alla rilevanza dell' offerta di maggior valore. E'
giurisprudenza costante della Corte Suprema che la dichiarazione
integrativa di valore resa dal contribuente faccia cessare a far data
da essa il presupposto di applicabilita' degli interessi moratori.
Non risolto, invece, il punto della prescrizione del debito per
interessi: la giurisprudenza e' oscillante fra il termine di tre e di
cinque anni, a seconda che il debito sia ritenuto o meno accessorio
al debito principale dell' imposta di successione.
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| l. 26 gennaio 1961, n. 29
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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