Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


162364
IDG851010112
85.10.10112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cernigliaro Maria Vittoria
Sulla rilevanza dell' offerta di maggior valore resa dal contribuente innanzi al giudice tributario e sulla prescrizione del debito per interessi
nota a Cass. sez. 1 26 aprile 1979, n. 2414 Cass. sez. 1 18 giugno 1980, n. 3852
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1174-1185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21831; D2184; D21551; D23118
Le due sentenze della Cassazione annotate riguardano gli obblighi incombenti al contribuente per evitare l' applicabilita' degli interessi moratori previsti dalle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962. Entrambe le sentenze concordano nell' escludere la debenza degli interessi di mora, quando la divergenza causa del ritardo nel pagamento e' dovuta a fatto non imputabile al contribuente. Altro punto affermato, e di notevole interesse secondo l' A., e' quello relativo alla rilevanza dell' offerta di maggior valore. E' giurisprudenza costante della Corte Suprema che la dichiarazione integrativa di valore resa dal contribuente faccia cessare a far data da essa il presupposto di applicabilita' degli interessi moratori. Non risolto, invece, il punto della prescrizione del debito per interessi: la giurisprudenza e' oscillante fra il termine di tre e di cinque anni, a seconda che il debito sia ritenuto o meno accessorio al debito principale dell' imposta di successione.
l. 26 gennaio 1961, n. 29
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati