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162376
IDG851010124
85.10.10124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antonini Elisabetta
Problemi in tema di falso in certificato di provenienza di olii minerali
nota a Cass. pen. sez. 5 12 gennaio 1979, n. 3778
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 948-963
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23148
L' esame di una pronuncia della Cassazione in materia di falso in certificato di provenienza di oli minerali (documento che deve accompagnare il prodotto in circolazione nel territorio nazionale, ai sensi dell' art. 5 del d.l. 5 maggio 1957 convertito nella legge n. 474 del 1957) offre l' occasione per ripercorrere gli orientamenti della giurisprudenza in tema di qualificazione di un documento come atto pubblico agli effetti della tutela penale. Alla luce delle risultanze emerse, ci si pone il problema se il certificato di provenienza di oli minerali puo' essere qualificato atto pubblico agli effetti della configurabilita' di una ipotesi di falsita' di cui agli artt. 476 e 479 c.p.. E si perviene in sostanza ad una conclusione positiva, pur esprimendosi dubbi sull' effettivo esercizio di una pubblica funzione da parte dell' esercente depositi liberi di oli commerciali autorizzato dall' Amministrazione finanziaria all' emissione dei certificati di provenienza del prodotto. Quanto al problema della sussistenza o meno di un concorso fra il reato di falso di cui al codice penale e il reato di falso previsto dall' art. 15 della legge n. 474 del 1957, si richiamano i risultati cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza in tema di concorso apparente di norme e di interpretazione dell' art. 15 c.p.. Pur criticando il criterio seguito nella sentenza in esame per affermare la sussistenza del concorso dei reati, si perviene alla stessa conclusione attraverso argomentazioni diverse.
art. 5 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 art. 15 l. 2 luglio 1957, n. 474 art. 476 c.p. art. 479 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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