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162378
IDG851010126
85.10.10126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Biscaretti Di Ruffia Claudio
Alcune osservazioni in tema di "residenza" ai fini valutari
nota a Trib. Roma, sez. 7 23 gennaio 1979
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 1007-1024
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2143; D30009
La sentenza annotata decide su due ordini di questioni. Il primo si riferisce al problema se l' indagine sulla residenza in materia valutaria costituisca o meno un caso di pregiudiziale di stato obbligatoriamente devolutiva ex art. 19 c.p.c.. La decisione in merito nel senso negativo e' condivisa dall' A., il quale ritiene che la nozione di status giuridico che intende comprendere piu' situazioni soggettive diverse dagli status tradizionali ha solo un senso generico e atecnico che non rientra nella figura di stato personale preso in considerazione dall' art. 19 c.p.c.. Il secondo ordine di questioni decise con la sentenza riguarda il concetto di residenza ai fini valutari. In proposito l' A. ricorda che la residenza effettiva non sempre coincide con la residenza anagrafica, mentre - in secondo luogo - le norme valutarie presentano la caratteristica di essere "norme di applicazione necessaria" che posseggono propri criteri di determinazione, non necessariamente equivalenti a quelli applicabili, ad es., in campo civilistico. Giusta risulta, pertanto, l' applicazione in merito da parte del giudice dell' art. 1 del d.l. n. 476 del 1956 in tema di residenza valutaria, ove sono indicati due criteri di collegamento: la residenza nel territorio della Repubblica e l' attivita' produttrice di reddito ivi esercitata. Applicazione che sul primo criterio non si ferma al dato formale, ma considera la reale situazione di fatto; sul secondo, pone invece l' accento sulla continuita' dell' attivita' produttrice di reddito.
art. 1 n. 3 d.l. 6 giugno 1956, n. 476 art. 19 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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