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| IDG851010127 | |
| 85.10.10127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cobau Omero
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| Sul privilegio del credito dello Stato per le ritenute d' acconto sui
redditi di lavoro dipendente
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| nota a App. Bologna sez. 1 11 febbraio 1980, n. 138
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| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 984-993
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21822; D21801
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| Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, i crediti erariali per
avere carattere priviliegiato ex art. 2752 c.c. devono avere natura
di vera e propria imposta. Detta natura viene contestata in dottrina
e da alcuni giudici di merito per i crediti dello Stato derivanti da
ritenute d' acconto, sull' assunto che il legislatore avrebbe
attribuito funzioni diverse all' "obbligato alla ritenuta" rispetto
al sostituto d' imposta e sull' osservazione, inoltre, che al momento
in cui la ritenuta viene effettuata il debito non sussisterebbe
ancora perche' l' imposta e' dovuta per anni solari. La sentenza
annotata confuta tali asserzioni con considerazioni che, secondo l'
A., posseggono indubbia efficacia. La determinazione del periodo di
imposta non riguarda la natura del presupposto di essa, ma
rappresenta un espediente collegato ai mezzi tecnici adoprati per la
riscossione dell' imposta e diretto ad evitare che l' accertamento e
la liquidazione del risultato finale di un' attivita' continuativa
produttrice di reddito si protaggano all' infinito. Ben puo', dunque,
sorgere l' obbligo d' imposta prima e indipendentemente dalla
scadenza del periodo annuale di imposta e nulla osta, percio', a che
l' obbligo di versare la ritenuta d' acconto possa inquadrarsi nella
figura dell' obbligazione tributaria. Tutto cio' trova una conferma
nella disciplina normativa, in particolare l' art. 64 d.p.r. 600 del
1973, ove la figura del sostituto d' imposta conosce una tale
generalizzazione da comprendervi anche la situazione dell' obbligato
a titolo di acconto.
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| art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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