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162381
IDG851010129
85.10.10129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorenza Salvatore
"Contabilizzazione" e "Liquidazione omessa" o "Erronea" nella fatispecie di imposizione doganale
nota a Cass. sez. 1 22 ottobre 1979, n. 5493
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 942-947
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2313
L' A. riprende la tesi esposta in un precedente lavoro (sulla rilevanza della "liquidazione" nell' imposizione doganale e sugli effetti dell' importazione a dazio sospeso, in Giur. it., 1980, I, 1, 1167). Argomentando dagli art. 59 e 74 d.p.r. 23.1.1973, n. 43 e dagli art. 61, 67, 68 e 69 r.d. 12.2.1896, n. 65 confuta al MURATORI (sulla decorrenza della prescrizione in caso di importazione definitiva di merci in esenzione indebita da diritti doganali, in Dir. e prat. trib. 1981, II, 493) che si possa sostenere che la "liquidazione", nella fattispecie doganale, non e' atto necessariamente concorrente alla formazione dell' atto costitutivo del debito di imposta, che detto debito esista solo se contabilizzato, e che, quindi, la presentazione decorra dalla "contabilizzazione". L' A. osserva che "liquidazione" o "contabilizzazione" sono atti autonomi e distinti giacche' l' una e' atto della fattispecie di accertamento, l' altra e' atto della fattispecie di riscossione. La liquidazione, pertanto, non puo' restare assorbita nella contabilizzazione e la prescrizione non puo' che decorrere dalla data di "annotazione" della dichiarazione, che e' l' atto perfettivo della bolletta doganale. La contabilizzazione e' atto interno alla dogana privo, quindi, di ogni rilevanza esterna. Se e' esatto rilevare che l' errore di calcolo non puo' sussistere quando la liquidazione sia stata omessa, e' possibile configurare egualmente una equivalenza tra fattispecie di erronea liquidazione e di omessa liquidazione sia perche' diversi possono essere i "diritti doganali" liquidabili, sia perche' una e' la dichiarazione sicche' una deve essere la liquidazione ancorche' riferita ad una plurita' di "diritti", sia, infine, perche' la "liquidazione", in quanto atto di percentualizzazione dell' imposta, e' atto ricorrente anche nelle fattispecie di esenzione e/o di esclusione di imposta poiche' queste fattispecie introducono sempre un elemento che modifica la percentualizzazione dell' imposta dovuta.
art. 59 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 74 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 61 r.d. 12 febbraio 1896, n. 65 art. 67 r.d. 12 febbraio 1896, n. 65 art. 68 r.d. 12 febbraio 1896, n. 65 art. 69 r.d. 12 febbraio 1896, n. 65
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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