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162382
IDG851010130
85.10.10130 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Godino Andrea
Ritenuta d' acconto e fallimento
nota a Cass. sez. 1 20 ottobre 1980, n. 5777
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 964-967
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21801; D313
Nella sentenza annotata, la Suprema Corte ha risolto negativamente il problema dell' applicabilita' della ritenuta d' acconto sulle somme dovute dalla procedura fallimentare per prestazioni professionali rese a favore dell' imprenditore poi fallito, escludendo che nel caso di specie sussistesse il presupposto soggettivo di cui agli artt. 23 e 25 d.p.r. 600 del 1973. Nonostante che l' opinione fosse seguita anche in dottrina, l' Amministrazione finanziaria - ricorda l' A. - ha sempre sostenuto invece l' esistenza di una continuita' logica fra conduzione dell' impresa ad opera dell' imprenditore successivamente fallito e liquidazione dell' impresa ad opera degli organi della procedura concorsuale. E detta continuita', opina l' A., corrisponde in realta' alla sostanza dei fenomeni legati all' attivita' imprenditoriale prima e dopo il fallimento, benche' il dato normativo introduca una censura in ordine all' aspetto soggettivo, su cui si e' soffermata la Cassazione. La sentenza accenna anche ad un altro problema particolare: l' assoggettabilita' o meno a ritenuta d' acconto del compenso spettante al curatore del fallimento. A tal proposito la Cassazione ha escluso l' assoggettabilita' del compenso a ritenuta con un argomento piuttosto specioso: il beneficiario della parcella non svolgerebbe un' attivita' professionale. In realta', per l' A., le difficolta' di assoggettamento del suddetto compenso a ritenuta d' acconto deriverebbero da una deficitaria quanto sommaria disciplina tributaria del fenomeno.
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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