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162384
IDG851010132
85.10.10132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mercatali Arturo
L' applicazione della imposta di registro nel Concordato fallimentare ante e post riforma
nota a Comm. Centr. sez. XXI 6 marzo 1981, n. 889
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 929-935
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2310; D31300
L' A., premesso che il problema della tassabilita' ai fini dell' imposta di registro del concordato fallimentare presenta soluzioni diverse a seconda della natura (contrattualistica o pubblicistica) che si riconosca al concordato, compie una indagine storica al riguardo con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza. Evidenziata l' evoluzione delle stesse che, superate le originali e piu' antiche concezioni contrattualistiche, si pongono oggi in modo pressoche' compatto su posizioni pubblicistiche considerando la sentenza di omologa come costitutiva delle obbligazioni concordatarie, conclude per la necessita' di applicare, ai fini della imposta di registro esclusivamente l' art. 8 tariffa e, quindi, la sola imposta fissa. Analoga conclusione viene raggiunta per le garanzie che devono ritenersi "richieste dalla legge" ai sensi dell' art. 6 tariffa.
art. 8 lett. c tar. all. A d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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