| L' A. analizza la norma dell' art. 59, l. 5 agosto 1978, n. 457, in
base alla quale sono ammesse a fruire dell' aliquota IVA agevolata le
prestazioni dipendenti da contratti d' appalto relativi agli
interventi di recupero edilizio (ad esclusione della manutenzione
ordinaria) nonche' le cessioni di fabbricati o porzioni di essi posti
in essere dalle imprese che abbiano effettuato gli interventi stessi.
Tale norma e' stata oggetto di interpretazioni successive da parte
dell' amministrazione finanziaria la quale, pur con motivazioni di
volta in volta diverse, ha costantemente manifestato un orientamento
restrittivo in ordine all' applicazione dell' agevolazione tributaria
in questione. Nella interpretazione piu' recente - contenuta nella
circolare n. 14 del 17 aprile 1981 - la possibilita' di fruire di
tale agevolazione e' stata subordinata al rispetto dei limiti e delle
condizioni stabiliti all' art. 27 della medesima legge n. 457 ed alla
regolarita' dell' esecuzione dell' intervento sotto il profilo
urbanistico-edilizio. L' A. critica questo ordinamento sostenendo -
sulla base dello spirito informatore, oltre che della lettera, della
norma - che l' agevolazione di cui trattasi non e' soggetta ad alcuna
condizione di carattere urbanistico, come anche la sua collocazione
nell' ambito del contesto legislativo in cui e' inserita e gli stessi
lavori preparatori starebbero a dimostrare. A conferma di quanto
asserito viene rilevato che la norma agevolativa e' stata trasferita
senza modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (art. 8, n.
6), della quale non puo' dubitarsi il carattere di legge tipicamente
fiscale, completamente indipendente dal c.d. "piano decennale" per l'
edilizia residenziale. Comunque, anche seguendo l' impostazione
teste' criticata, l' A. rileva che sarebbero svincolati da limiti e
condizioni di sorta gli interventi di manutenzione straordinaria
(purche' effettuati in base a regolare autorizzazione o, in mancanza,
secondo la procedura del silenzio-assenso) in quanto questi non sono
in alcun modo riguardati dal citato art. 27.
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