| L' articolo prende in esame il nuovo regime tributario, di cui alla
legge n. 91/1981, relativamente ai tributi indiretti. Avuto riguardo,
innanzitutto, alla problematica dell' IVA, viene rammentato come, in
precedenza, notevoli dispareri sussistessero circa la soggettivita',
ai fini di tale tributo, delle associazioni sportive non costituite
in forma di societa' commerciali. La nuova regolamentazione dello
sport professionistico, imponendo ora la obbligatorieta'
costituzionale delle societa' stesse in forma azionaria o a
responsabilita' limitata, ne comporta la soggettivazione IVA.
Residuano, tuttavia, le associazioni operanti nel campo
dilettantistico o giovanile, per le quali l' elemento soggettivo
dovra' essere verificato in relazione all' effettiva attivita'
esercitata. Quanto alla soggettivazione del singolo atleta o
sportivo, essa deve essere ricondotta alla nozione del lavoro
autonomo, onde l' elemento soggettivo sara' identificato dalla
professionalita' abituale e dell' autonomia. Viene descritto il
regime dell' imposta sugli spettacoli, sottolineandosi, al riguardo,
come tale tributo trovi applicazione, indipendentemente dall'
imprenditorieta' del soggetto, per il fatto obbiettivo del 20l'
organizzazione dello spettacolo sportivo, e con esclusione, invece,
del mero trattenimento. Particolare trattazione e' poi dedicata al
problema del regime tributario delle cosiddette "cessioni" di
giocatori fra societa' sportive: esaminate le varie opinioni
manifestandosi prima della L. n. 91/1981, viene messa in luce la
portata innovativa dell' art. 15, che include tali cessioni fra le
prestazioni di servizi, assoggettandole alla speciale aliquota dell'
8%. Quanto al regime intertemporale, si perviene alla conclusione che
l' imponibilita' delle pregresse operazioni sia limitata ai pagamenti
intervenuti dopo l' entrata in vigore della legge.
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