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162397
IDG851010145
85.10.10145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Misto' Pia Grazia
La pubblicita' sui mezzi di trasporto
nota a Cass. sez. I 15 maggio 1981, n. 362
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 768-772
D2316
La giurisprudenza della Corte Suprema ha costantemente affermato che il limitarsi, da parte dell' imprenditore, a contraddistinguere i propri prodotti rientra nelle facolta' riconosciutegli dalle norme in materia di ditta e di marchio, e l' eventuale effetto pubblicitario che ne deriva non e' assoggettabile all' imposta di pubblicita' di cui all' art. 6 d.p.r. 26/10/1972 n. 639. Nella sentenza annotata, la Cassazione si occupa dei requisiti dell' atto di accertamento relativo all' imposta di pubblicita', che nella fase di merito - di cui prende atto - e' riconosciuta esistente nei suoi presupposti (trattasi di portatarghe recanti la dicitura del nome della societa'). La mancata indicazione nell' atto dei connotati oggettivi e soggettivi da' luogo alla sua illegittimita' formale.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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