| 162398 | |
| IDG851010146 | |
| 85.10.10146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Peruggia Paolo
| |
| Violazioni valutarie e responsabilita' della Banca agente
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. un. 4 gennaio 1980, n. 2
| |
| Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 805-822
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D538; D1812
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Atteso il carattere monopolistico dell' ordinamento valutario
vigente, le maggiori difficolta' si presentano in ordine al
riconoscimento del rapporto di servizio fra l' U.I.C., la Banca d'
Italia e le banche agenti, dalla cui esistenza deriva la
responsabilita' amministrativa della banca agente. L' A., dopo di
aver ricordato la natura giuridica della Banca d' Italia e dell'
U.I.C., si occupa della figura giuridica delle banche agenti ed in
particolare del provvedimento abilitativo all' esercizio del
commercio in cambi emanato dall' istituto di emissione: esso non
costituirebbe autorizzazione, bensi' concessione. L' estraneita'
organica delle banche agenti rispetto agli enti preposti e la natura
non amministrativa del benestare valutario, di cui all' art. 1 d.m.
20.11.1967, viene ribadita proprio per l' assenza dell' inerenza
soggettiva dell' agente al complesso organizzativo della P.A.. La
sentenza della Corte Suprema annotata si inserisce in quella tendenza
che, considerando piu' il fatto economico che le strutture giuridiche
formali, accolla maggiori oneri e responsabilita' alle banche per
compiti che potrebbero meglio essere assolti dall' amministrazione
finanziaria; tendenza presente nelle disposizioni che hanno
introdotto i principali reati valutari.
| |
| art. 1 d.m. 20 novembre 1967
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |