Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


162399
IDG851010147
85.10.10147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pignatone Roberto
Costituzionalita' della presunzione assoluta di intento speculativo
nota a ord. Comm. I grado Trapani 30 aprile 1981, n. 2
Dir. prat. trib., vol. 52, (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 689-696
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23060
Preliminarmente la nota illustra la disciplina delle operazioni speculative quale era contenuta nel Testo Unico vigente prima della riforma. In senso critico rileva come l' art. 76 IRPEF non abbia contribuito minimamente a risolvere i problemi creati dalla vecchia normativa. Chiarisce poi che la presunzione assoluta per sua natura opera su un piano sostanzialistico, ponendo una equivalenza tra due fattispecie sostanziali alternativamente previste dalla norma. La novita' della decisione in esame viena indicata nell' aver ritenuta non manifestamente infondata l' eccezione di incostituzionalita' dell' art. 76 in relazione ad un presunto eccesso di delega e non ad una violazione del principio della capacita' contributiva. Da un esame attento della giurisprudenza della Corte e della dottrina costituzionalistica risulta evidente la invalicabilita' del limite dei "principi e criteri direttivi" stabiliti dalla legge delegante. E' invece chiaro come l' art. 76, attraverso la presunzione assoluta, non disciplina la prova sulla sussistenza in una fattispecie concreta di un dato presupposto d' imposta, ma ne pone uno nuovo ed autonomo; il che risulta arbitrario al di fuori di una esplicita previsione della legge di delega. La responsabilita' di un tale arbitrio non viene peraltro attribuita unicamente al legislatore delegato ma anche al Parlamento che non ha dato all' Esecutivo dei seri criteri direttivi. In ultimo, ipotizzando un' eventuale dichiarazione di incostituzionalita' da parte della Corte, si suggeriscono due soluzioni per sostituire la presunzione assoluta. O istituire un sistema probatorio simile a quello adottato per la revocatoria fallimentare, o adottare, sulla falsariga di eperienze straniere, parametri di valutazione dell' intento speculativo.
art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 76 Cost. art. 77 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati