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Documento


162459
IDG851200557
85.12.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Postiglione Amedeo
Ambiente: suo significato giuridico unitario
Riv. trim. dir. pubbl., an. 35 (1985), fasc. 1, pag. 32-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825
Prendendo le mosse da un saggio del 1973 di Massimo Severo Giannini si sostiene la tesi che l' ambiente oggi ha acquistato un significato giuridico unitario almeno in relazione ad alcuni istituti fondamentali. La esistenza di una disciplina differenziata nei tre grandi settori individuati dal Giannini (inquinamento, paesaggio, urbanistica), non esclude la possibilita' giuridica e l' utilita' di una considerazione unitaria dell' ambiente in quanto la normativa nazionale e regionale, la giurisprudenza e la dottrina tendono a sottolineare le profonde connessioni fra differenti regolamentazioni e la sostanziale finalita' conservativa dell' ambiente. Dal punto di vista soggettivo viene evidenziata l' importanza della categoria di un diritto all' ambiente inteso come diritto della personalita' sulla scia di un orientamento gia' affermatosi in altri Paesi: tale diritto con il suo contenuto di informazione e partecipazione consentirebbe di poter attivare una tutela preventiva (un diritto di mero accesso) sia a livello amministrativo che giurisdizionale almeno nei casi in cui siano superati i limiti o standards fissati dal diritto positivo nei singoli settori. Dal punto di vista oggettivo l' ambiente e' considerato come un bene economico e giuridico in ogni sua componente, sicche' il danno ad esso dovrebbe essere prevenuto e ripristinato secondo l' orientamento gia' espresso dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze. Dalla considerazione unitaria dell' ambiente l' Autore fa discendere ulteriori conseguenze (es. la possibilita' di configurare un vincolo ecologico unitario e illeciti ambientali come categorie generali) anche a livello istituzionale (Ministero dell' Ecologia).
art. 8 Cost. art. 32 Cost. d.d.l. 27 gennaio 1984, n. 1203 l. 29 gennaio 1975, n. 5 d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805 art. 84 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 1 l. 13 luglio 1966, n. 615 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 31 dicembre 1982, n. 979 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
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