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162595
IDG851210011
85.12.10011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Carlo Emanuele
Deposito della sentenza appellata, deposito del provvedimento impugnato e contraddittorio nel processo amministrativo
nota a Cons. Stato ad. plen. 22 dicembre 1982, n. 20
Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 3, pag. 331-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15314
L' A. rileva come la sentenza annotata, ribadita la necessita' che nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato la sentenza appellata debba essere depositata, risolva altresi' il problema nei suoi vari aspetti: afferma che l' appellante puo' depositare la sentenza entro il termine concesso per produrre documenti; che puo' essere bastante il deposito di una copia semplice, anche priva della certificazione di conformita'; che l' esigenza del deposito e' assoluta se la copia e' comunque agli atti; che, in difetto, il giudice di appello puo' acquistare autonomamente copia della sentenza, con provvedimento istruttorio. L' A. esamina pure altre questioni astrattamente prospettabili, segnalando poi l' estrema importanza pratica della decisione e ponendo in rilievo il fatto che l' Adunanza plenaria abbia fatto riferimento, senza incertezza, alla disciplina dell' appello civile, viceversa non considerando la disciplina del ricorso in Cassazione: questo dimostra la scelta consapevole ed esatta, ormai compiuta dal Consiglio di Stato, circa la natura della propria funzione quale giudice di secondo grado.
art. 36 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
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