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| IDG851210016 | |
| 85.12.10016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Paladin Livio
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| Giudice ordinario (civile e penale) e pubblica amministrazione
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| relazione alla Tavola rotonda tenuta sull' argomento nella Facolta'
di Giurisprudenza dell' Universita' di Roma, 23 aprile 1983
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| Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 9-10, pt. 1B, pag. 2041-2046
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| D1520; D1521
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| L' A., giudice costituzionale, osserva nella giurisprudenza di questa
Corte si possano identificare due filoni apparentemente divergenti:
l' uno che porta all' espansione, ovvero implica una piu' forte
tutela, dei poteri dei giudici nel sindacato sugli atti
amministrativi; l' altro che mira invece a circoscrivere i poteri
stessi, sia nei riguardi delle persone dei pubblici funzionari che
nei riguardi dei tipi di provvedimenti adottabili; il primo filone
risalente alquanto indietro nel tempo, il secondo, invece,
sviluppatosi in modo significativo specialmente negli ultimi anni.
Procede quindi ad illustrare i tratti essenziali di questa
giurisprudenza piu' recente della Corte Costituzionale, partendo
dalla tanto discussa sentenza n. 4 del 1965 che ha fatto cadere la
c.d. garanzia amministrativa nei riguardi dei sindaci e dei prefetti.
Ricorda poi la sentenza n. 84 del 1979 con cui la Corte ha annullata
una disposizione della legge n. 2248 del 1865 che riservava all'
ingegnere capo del Genio civile la facolta' di promuovere certe cause
penali, ed ancora la sentenza n. 88 del 1982 relativa alla legge
sulle violazioni finanziarie n. 4 del 1929. Accenna infine ad altri
gravi problemi in cui la Corte ha cominciato ad imbattersi in questi
ultimi anni. Conclude che e' necessario, al di la' degli specifici
sforzi della Corte Costituzionale, per rimettere un certo ordine in
materia l' intervento di quell' unico potere dello Stato che e' in
grado di farlo, il Parlamento.
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