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162600
IDG851210016
85.12.10016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paladin Livio
Giudice ordinario (civile e penale) e pubblica amministrazione
relazione alla Tavola rotonda tenuta sull' argomento nella Facolta' di Giurisprudenza dell' Universita' di Roma, 23 aprile 1983
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 9-10, pt. 1B, pag. 2041-2046
D1520; D1521
L' A., giudice costituzionale, osserva nella giurisprudenza di questa Corte si possano identificare due filoni apparentemente divergenti: l' uno che porta all' espansione, ovvero implica una piu' forte tutela, dei poteri dei giudici nel sindacato sugli atti amministrativi; l' altro che mira invece a circoscrivere i poteri stessi, sia nei riguardi delle persone dei pubblici funzionari che nei riguardi dei tipi di provvedimenti adottabili; il primo filone risalente alquanto indietro nel tempo, il secondo, invece, sviluppatosi in modo significativo specialmente negli ultimi anni. Procede quindi ad illustrare i tratti essenziali di questa giurisprudenza piu' recente della Corte Costituzionale, partendo dalla tanto discussa sentenza n. 4 del 1965 che ha fatto cadere la c.d. garanzia amministrativa nei riguardi dei sindaci e dei prefetti. Ricorda poi la sentenza n. 84 del 1979 con cui la Corte ha annullata una disposizione della legge n. 2248 del 1865 che riservava all' ingegnere capo del Genio civile la facolta' di promuovere certe cause penali, ed ancora la sentenza n. 88 del 1982 relativa alla legge sulle violazioni finanziarie n. 4 del 1929. Accenna infine ad altri gravi problemi in cui la Corte ha cominciato ad imbattersi in questi ultimi anni. Conclude che e' necessario, al di la' degli specifici sforzi della Corte Costituzionale, per rimettere un certo ordine in materia l' intervento di quell' unico potere dello Stato che e' in grado di farlo, il Parlamento.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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