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162607
IDG851210023
85.12.10023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Alberto
La disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del Giudice civile
relazione al Convegno sul tema "Giudice ordinario e sindacato sull' atto amministrativo" Parma, 5-6 dicembre 1980
Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 1, pag. 22-74
D1521; D15316
Sulla questione del potere attribuito dall' art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo al giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi non conformi alle leggi, mentre in dottrina non e' emersa ancora una linea interpretativa uniforme, in giurisprudenza invece l' orientamento e' piu' consolidato. Tale orientamento e' nel senso restrittivo di non ammettere in capo al giudice civile il potere di annullare provvedimenti amministrativi lesivi di diritti soggettivi e nello stesso tempo di non poterli disapplcare. L' A. ricostruisce tale questione alla luce delle piu' generali teorie sui limiti della giurisdizione tra cui quella della distinzione tra norme di azione e norme di relazione, e della giurisprudenza derivante dalla legge n. 2248 all. E del 1865 quando cioe' al giudice ordinario era riconosciuto il potere di disapplicare i provvedimenti non illegittimi ma solo illeciti. La successiva evoluzione ha costretto la giurisprudenza a ricostruire il tipo di invalidita' del provvedimento amministrativo illecito sulla base dei poteri che ha il giudice civile, che non e' come tale ne' nullo ne' annullabile, ma disapplicabile e sulla base degli effetti sul diritto soggettivo fatto valere.
l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
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