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162609
IDG851210025
85.12.10025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Villata Riccardo
Esecuzione delle ordinanze di sospensione e giudizio di ottemperanza
nota a Cons. Stato ad. plen. 30 aprile 1982, n. 6 Cons. Stato ad. plen. 11 giugno 1982, n. 9
Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 1, pag. 97-121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15305; D15306; D15314
Con le decisioni annotate l' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto esistente in giurisprudenza circa l' esperibilita' o meno del giudizio ex art. 27 n. 4 del r.d. n. 1054/1924 nel caso in cui l' Amministrazione eluda o rifiuti di dare esecuzione all' ordinanza di sospensione dell' atto impugnato. La soluzione adottata dall' adunanza plenaria e' apparentemente negativa, perche' in realta' e' previsto che l' interessato possa rivolgersi nuovamente al giudice che ha emesso il provvedimento disatteso per chiedere le misure idonee a rendere effettiva la tutela cautelare, misure che sono le stesse consentite al giudice dell' otteperanza, ma con la procedura prevista per le domande di sospensione e cioe' attraverso la notifica alle parti della istanza relativa. L' A. richiama la giurisprudenza in materia e analizza quindi la natura del processo di ottemperanza, e conclude riconoscendo che la soluzione accolta dall' adunanza plenaria e' la migliore nella prospettiva della tutela di chi abbia ottenuto la sospensione.
art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054
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