| L' A. esamina in via preliminare l' istituto della continenza nel
processo civile, evidenziandone le caratteristiche strutturali e
funzionali e le differenze, minime a suo parere, dalla connessione e
dalla litispendenza alla luce anche della disciplina processuale.
Venendo quindi a trattare l' istituto della continenza nel processo
amministrativo, osserva che, essendo quest' ultimo tuttora un
processo di impugnazione di atti, vi sono notevoli difficolta' nell'
individuare il grado di identita' tra le cause in questione,
soprattutto per quanto concerne l' oggetto del giudizio. L' A.
ritiene che nel processo amministrativo a petitum fisso assuma
rilievo la causa petendi e l' articolazione del ricorso, e che la
limitata applicazione nel processo amministrativo dell' istituto
della connessione deriva dalla minore possibilita' in esso di
giudicati contrastanti rispetto al processo civile, dato che l' unico
criterio determinativo della competenza e' quello territoriale; al
contrario pienamente vigente si ritiene l' art. 39 c.p.c. che regola
la litispendenza. Procede infine alla verifica dell' esistenza
diipotesi di connessione nel process so amministrativo che
costituiscono ipotesi di continenza, ipotesi che secondo la dottrina
possono essere cosi' riassunte: connessione procedimentale,
connessione per combinazione di atti, connessione per subordinazione,
connessione per coordinamento, connessione processuale o per nesso di
pregiudizialita'.
| |