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162614
IDG851210030
85.12.10030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gasparini Casazi Vittorio
Esecutivita' della sentenza amministrativa e giudizio di ottemperanza
nota a TAR LA sez. II 31 marzo 1982, n. 386
Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 3, pag. 343-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15307; D15305; D15315; D15316; D15313
L' A. osserva che la sentenza annotata conferma il permanere, tra gli stessi giudici amministrativi, di uno stato di profonda insoddisfazione per la soluzione accolta dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in ordine al problema della esecuzione in via giurisdizionale delle sentenze amministrative ancora soggette a gravame, e che afferma la possibilita' di fare ricorso al giudizio di ottemperanza per l' esecuzione delle sentenze amministrative non ancora passate in giudicato, ma gia' esecutive dal momento della pubblicazione. L' A. pero' non condivide l' affermazione da cui muove la sentenza e cioe' che il giudizio di ottemperanza sia l' unico strumento consentito dal vigente ordinamento per l' attuazione in via giurisdizionale delle sentenze di condanna dell' amministrazione al pagamento di somme di denaro, pronunciate dal giudice amministrativo nell' ambito delle controversie di pubblico impiego (o piu' in generale in sede di giurisdizione esclusiva). Infatti per questa fase di giudizio valgono gli ordinari criteri di riparto delle giurisdizioni per i quali strumento tipico (se non esclusivo) per l' esecuzione delle sentenze di condanna della p.a. a pagamento di somme di denaro non e' il giudizio di ottemperanza, ma il processo di esecuzione forzata di competenza del giudice civile.
Cons. Stato ad. plen. 23 marzo 1979, n. 12 Cons. Stato ad. plen. 1 aprile 1980, n. 10 art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 33 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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