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162615
IDG851210031
85.12.10031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Sergio
Svalutazione monetaria e crediti arretrati nelle retribuzioni dei pubblici dipendenti
Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 3, pag. 298-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14315
L' A. esamina le recenti sentenze delle sezioni unite della Cassazione (n. 5225 e n. 5750 del 1982) che hanno fissato i seguenti principi in materia di svalutazione monetaria e crediti arretrati dei pubblici dipendenti: a) la pronuncia sugli interessi corrispettivi rientra in gni caso nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, invece la pronuncia sulla rivalutazione monetaria del credito del pubblico dipendente spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando il credito derivi da comportamenti dell' ente (pubblico non economico) datore di lavoro e solo se la rivalutazione sia chiesta secondo il calcolo automatico di cui all' art. 150 disp. att. c.p.c. o altro analogo e se gli interessi siano qualificabili come corrispettivi e contenuti nella misura legale; b) spetta invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta al conseguimento di un risarcimento superiore a quello previsto dalla rivalutazione e cioe' indici ISTAT e saggio legale. L' A. analizza poi il problema della cumulabilita' tra i diritti alla rivalutazione e agli interessi corrispettivi secondo l' orientamento del Consiglio di Stato, che ha stabilito che anche gli interessi devono essere rivalutati, e la questione, ancora controversa nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, se occorra una domanda per conseguire la rivalutazione giudiziale.
Cass. sez. un. 12 ottobre 1982, n. 5225 Cass. sez. un. 3 novembre 1982, n. 5750 Cons. Stato ad. plen. 30 ottobre 1981, n. 7 Cons. Stato sez. VI 6 aprile 1982, n. 178
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