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| IDG851210036 | |
| 85.12.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sticchi Damiani Ernesto
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| Sull' esecuzione dell' ordinanza di sospensione
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| Dir. proc. amm., an. 1 (1983), fasc. 4, pag. 446-456
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15305; D15313
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| Sul problema, gia' in passato affrontato dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, sui poteri del giudice amministrativo in materia
di esecuzione delle ordinanze di sospensione di cui agli artt. 39
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
intervenute due pronuncie del Consiglio di Stato (adunanza plenaria
30 aprile 1982, n. 6 e 11 giugno 1982, n. 12) che hanno negato l'
applicabilita' dell' art. 27 n. 4 r.d. n. 1054/1924 alle ordinanze di
sospensione. Le suddette decisioni affrontano in modo piu' vasto
tutto il tema dei rimedi esperibili dal privato, che, ottenuta la
sospensione, non vede poi posta in essere quell' ulteriore attivita'
dell' Amministrazione che dovrebbe soddisfare il suo interesse. Il
problema secondo l' A. e' se oltre l' azione civile per danni, o l'
azione penale o quella contabile nei confronti degli amministratori
vi sono altre forme di tutela che possano essere svolte direttamente
dall' interessato. Secondo la giurisprudenza dell' Adunanza Plenaria
il privato puo' adire nuovamente il giudice chiedendo l' emanazione
dei provvedimenti ritenuti idonei per assicurare l' esecuzione della
sospensione; tale domanda deve pero' essere proposta innanzi allo
stesso giudice che ha emanato il provvedimento di sospensione, "del
quale la domanda stessa rappresenta nulla piu' che una fase
interpretativa". L' A. conclude osservando che in ragione delle
problematiche va sollecitato un piu' puntuale e sistematico
intervento del legislatore nella materia della giustizia
amministrativa.
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| Cons. Stato ad. plen. 30 aprile 1982, n. 6
Cons. Stato ad. plen. 11 giugno 1982, n. 12
art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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