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162633
IDG851210049
85.12.10049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a C. Cost. 15 luglio 1983, n. 223
Foro amm., an. 59 (1983), fasc. 12, pt. 1A, pag. 2337-2338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18238; D13101
L' A. dopo aver ricordato gli ultimi e sofferti sviluppi legislativi e giurisprudenziali in tema di indennita' di esproprio esamina la decisione in rassegna con la quale la Corte Costituzionale ha annullato la legge 29 luglio 1980, n. 385 nella parte in cui prevede un sistema provvisorio di indennizzo. Secondo l' A. l' impostazione della Corte, giusta dal punto di vista logico di non favorire soluzioni provvisorie in tale materia, pero' pone problemi ancora piu' gravi per la questione della ricerca del criterio di liquidazione dell' indennita' di espropriazione per il periodo di assenza di una specifica fonte normativa in tema appunto di indennita'. Osserva che non e' seriamente sostenibile che l' Amministrazione possa semplicemente astenersi dal liquidare le indennita' di esproprio in quanto in tale caso si potrebbe prospettare un ricorso al giudice ordinario per ottenere la liquidazione dell' indennita' o al giudice amministrativo per chiedere l' annullamento del provvedimento di esproprio per difetto di deposito della giusta indennita', deposito che e' il legittimo presupposto del provvedimento suindicato. In mancanza di una fonte, introduttiva di una specifica metodologia di liquidazione dell' indennita', si deve seguire il criterio del valore venale.
l. 29 luglio 1980, n. 385
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