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Documento


164496
IDG861200015
86.12.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellizer Franco
La concessione di sola costruzione tra pubblico e privato
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 1533-1569
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1214
L' A. finalizza la propria indagine alla prospettazione di una concezione unitaria della c.d. "concessione di sola costruzione di opere pubbliche", ripercorrendo in modo puntuale l' evoluzione storico-normativa dell' istituto ed evidenziando le ragioni e le finalita' che hanno condotto, nel corso del tempo, ad un sempre piu' frequente utilizzo di tale strumento nella esecuzione di opere pubbliche. Attraverso l' analisi del quadro normativo di riferimento - comprendente la legge 24 giugno 1929 n. 1137, nonche' la successiva e copiosa normazione speciale - ed una attenta disamina dei profili squisitamente giuridici delle concessioni amministrative, l' A. enuclea gli elementi essenziali della "concessione di sola costruzione" di cui individua due distinte figure in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti concessionari nonche' del grado di immediatezza dl rapporto sussistente tra concessionario ed attivita' di mera esecuzione dell' opera. Inoltre, dopo aver compiuto in particolareggiato esame delle contrastanti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di concessioni. L' A. sottolinea la funzione organizzatoria propria della concessione, evidenziando gli ulteriori istituti tramite i quali si attua una collaborazione funzionale ed organizzatoria tra enti per l' esecuzione di opere pubbliche, quali ad esempio la "delegazione amministrativa intersoggettiva", la "sostituzione" e "l' affidamento improprio". In particolare, conformemente alle premesse metodologiche, l' A. conclude assimilando la concessione di costruzione ad enti pubblici alla "delegazione amministrativa" e rilevando in quelle assentite a soggetti privati un "esercizio privato di pubbliche funzioni". Cio' nonostante l' A. sottolinea con chiarezza come, sotto un profilo funzionale, le figure concessorie descritte possano essere considerate unitariamente in quanto rispondono ad una precisa esigenza organizzatoria determinante il ricorso, da parte della p.a., ad una formula sostitutoria idonea a sopperire carenze strutturali e funzionali degli organi deputati alla realizzazione delle piu' rilevanti opere pubbliche.
l. 24 giugno 1929, n. 1137
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