| L' A. finalizza la propria indagine alla prospettazione di una
concezione unitaria della c.d. "concessione di sola costruzione di
opere pubbliche", ripercorrendo in modo puntuale l' evoluzione
storico-normativa dell' istituto ed evidenziando le ragioni e le
finalita' che hanno condotto, nel corso del tempo, ad un sempre piu'
frequente utilizzo di tale strumento nella esecuzione di opere
pubbliche. Attraverso l' analisi del quadro normativo di riferimento
- comprendente la legge 24 giugno 1929 n. 1137, nonche' la successiva
e copiosa normazione speciale - ed una attenta disamina dei profili
squisitamente giuridici delle concessioni amministrative, l' A.
enuclea gli elementi essenziali della "concessione di sola
costruzione" di cui individua due distinte figure in relazione alla
natura pubblica o privata dei soggetti concessionari nonche' del
grado di immediatezza dl rapporto sussistente tra concessionario ed
attivita' di mera esecuzione dell' opera. Inoltre, dopo aver compiuto
in particolareggiato esame delle contrastanti posizioni dottrinali e
giurisprudenziali in tema di concessioni. L' A. sottolinea la
funzione organizzatoria propria della concessione, evidenziando gli
ulteriori istituti tramite i quali si attua una collaborazione
funzionale ed organizzatoria tra enti per l' esecuzione di opere
pubbliche, quali ad esempio la "delegazione amministrativa
intersoggettiva", la "sostituzione" e "l' affidamento improprio". In
particolare, conformemente alle premesse metodologiche, l' A.
conclude assimilando la concessione di costruzione ad enti pubblici
alla "delegazione amministrativa" e rilevando in quelle assentite a
soggetti privati un "esercizio privato di pubbliche funzioni". Cio'
nonostante l' A. sottolinea con chiarezza come, sotto un profilo
funzionale, le figure concessorie descritte possano essere
considerate unitariamente in quanto rispondono ad una precisa
esigenza organizzatoria determinante il ricorso, da parte della p.a.,
ad una formula sostitutoria idonea a sopperire carenze strutturali e
funzionali degli organi deputati alla realizzazione delle piu'
rilevanti opere pubbliche.
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